La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'imputato richiedeva la qualificazione del fatto come spaccio di lieve entità, definendo la propria condotta rudimentale. Tuttavia, la perquisizione personale e domiciliare ha rivelato il possesso di circa trenta grammi di cocaina, equivalenti a ottantasei dosi medie, oltre a tre bilancini di precisione, materiale da confezionamento e bicarbonato purissimo usato come sostanza da taglio. I giudici hanno stabilito che l'attrezzatura e la quantità di droga escludono l'attenuante della lieve entità, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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