La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati condannati per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti quali cocaina ed eroina. Il primo imputato aveva concordato la pena in appello, ma ha impugnato la decisione contestando il calcolo della continuazione e un errore materiale sulla data. La Corte ha chiarito che il concordato limita le impugnazioni e che l'errore sulla data rappresenta un mero refuso. La coimputata ha richiesto la riqualificazione della condotta in spaccio di lieve entità e le attenuanti generiche, facendo leva sul proprio stato di incensurata. I giudici hanno respinto le richieste. L'uso di strumenti elettronici di pagamento e un'organizzazione collaudata per la vendita a distanza escludono l'ipotesi attenuata. Inoltre, la sola incensuratezza non giustifica le attenuanti. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità di entrambi, condannandoli alle spese e a tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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