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Sorveglianza Speciale — Anno 2022

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315 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Sorveglianza Speciale

Provvedimenti

Misura di prevenzione: la detenzione cancella l’automatismo
L'Imputato, sottoposto alla sorveglianza speciale, veniva condannato per aver guidato senza patente. La difesa eccepiva che l'efficacia della misura di prevenzione era sospesa, poiché l'uomo era stato detenuto per oltre tre anni e non vi era stata la necessaria rivalutazione della sua pericolosità sociale al momento della scarcerazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che una detenzione superiore a due anni sospende l'esecuzione della misura. Di conseguenza, senza un espresso giudizio di persistenza della pericolosità da parte del tribunale competente, la misura di prevenzione non riprende a operare e non si configura il reato. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza di condanna, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame dei fatti.
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Niente circostanze attenuanti generiche per chi ha precedenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale. L'imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che i giudici di merito avessero motivato la decisione in modo contraddittorio e insufficiente. La Suprema Corte ha invece confermato la correttezza del verdetto precedente. I giudici hanno evidenziato che la personalit fortemente negativa dell'uomo, gi gravato da due condanne precedenti e sottoposto a una misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, impedisce la concessione di qualsiasi sconto di pena. Di conseguenza, il ricorrente " stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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Guida senza patente: condannato il sorvegliato speciale
Un uomo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato sorpreso alla guida di un motociclo senza possedere la patente di guida. Condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando l'irregolarità della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita presso il suo difensore di fiducia, e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la notifica al difensore è pienamente valida, poiché la prima notificazione si riferisce solo all'atto iniziale dell'intero procedimento. Inoltre, la condotta integra pienamente il reato di guida senza patente per chi è sottoposto a sorveglianza speciale, escludendo qualsiasi tenuità del fatto a causa della pericolosità sociale del soggetto.
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Attenuanti generiche: nessun regalo per chi viola la sorveglianza
Il Sottoposto alla Misura è stato condannato a otto mesi di reclusione per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, facendosi trovare in compagnia di un pregiudicato. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che le attenuanti generiche non costituiscono un regalo discrezionale del giudice, ma richiedono elementi positivi e specifici, non considerati da altre norme, che giustifichino una riduzione della pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Trattamento sanzionatorio: la pena è equa e il ricorso costa caro
L'Imputato è stato condannato per tentato furto aggravato e violazione della sorveglianza speciale. La Corte d'Appello ha ridotto la pena applicando le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'eccessiva severità della sanzione e la mancanza di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno chiarito che il trattamento sanzionatorio era sorretto da una motivazione congrua e logica. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha imposto all'Imputato il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: la povertà non cancella la pericolosità
Il caso riguarda un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale a causa dei suoi numerosi precedenti per spaccio di droga. L'uomo era fuggito all'estero per evitare la misura, per poi costituirsi anni dopo e riprendere subito le attività illecite e le frequentazioni con pregiudicati. La difesa sosteneva l'assenza di una reale pericolosità attuale e faceva leva sul basso tenore di vita del ricorrente, che percepiva il reddito di cittadinanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sorveglianza speciale. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale è attuale e che, per applicare la misura, non serve dimostrare un tenore di vita lussuoso, ma basta accertare che i proventi dei reati abbiano costituito la principale fonte di sostentamento del soggetto. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Pericolosità sociale: la sorveglianza speciale per chi non lavora
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per due anni nei confronti di un uomo ritenuto socialmente pericoloso. Il ricorrente contestava la misura sostenendo che i carichi pendenti e i vecchi precedenti non bastassero a dimostrare la sua attuale pericolosità sociale. Tuttavia, i giudici hanno rilevato una ripetizione costante di reati legati allo spaccio di stupefacenti e una totale assenza di redditi leciti da oltre vent'anni. Questa combinazione dimostra che il soggetto trae il proprio sostentamento esclusivamente da attività illecite. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità della misura di prevenzione e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: la detenzione non cancella il pericolo
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per la durata di un anno nei confronti di un giovane soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti. Il ricorrente contestava la misura sostenendo la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale, la giovane età e l'assenza di profitti significativi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che la reiterazione sistematica di reati legati alla droga, unita alla totale assenza di redditi leciti, dimostra che il soggetto viveva abitualmente con i proventi dell'attività illecita. Inoltre, i giudici hanno chiarito che il periodo trascorso in detenzione non cancella automaticamente la pericolosità sociale, rendendo legittimo il giudizio prognostico di recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: la fuga notturna costa la condanna
Il Sorvegliato Speciale è stato condannato per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, essendo stato sorpreso fuori casa oltre l'orario consentito. Alla vista delle forze dell'ordine, l'uomo è fuggito, rientrando solo alle due del mattino. La difesa ha sostenuto l'assenza di dolo e ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che per questo reato basta il dolo generico, ossia la consapevolezza di violare le regole. Inoltre, la fuga prolungata e i precedenti penali del soggetto escludono la particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, la condanna a sei mesi di reclusione è stata confermata.
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Confisca di prevenzione: il boss perde i beni anche dal carcere
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale e la confisca di prevenzione dei beni nei confronti di un soggetto indiziato di guidare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorrente contestava la mancanza di attualità della sua pericolosità sociale, evidenziando di essere già sottoposto a custodia cautelare e che i fatti risalivano al 2006. I giudici hanno chiarito che la custodia cautelare sospende ma non elimina la misura di prevenzione. Inoltre, la confisca di prevenzione è legittima se colpisce i beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità del soggetto, individuata a partire dal 2006 grazie a ingenti disponibilità finanziarie prive di giustificazione lecita. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Sorveglianza speciale: legittima per chi non lavora e delinque
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per un anno e sei mesi. Il ricorrente contestava la sussistenza della sua pericolosità sociale, ritenendo la decisione basata su vecchi precedenti e priva di motivazione reale. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge o motivazione del tutto inesistente. Nel caso specifico, la Corte d'Appello ha ampiamente giustificato il provvedimento evidenziando i numerosi precedenti penali per furto, ricettazione e spaccio, uniti all'assenza di un'attività lavorativa lecita. Di conseguenza, il soggetto viveva abitualmente con i proventi di attività delittuose, confermando la legittimità della misura applicata.
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Sorveglianza speciale: tre incontri vietati costano la condanna
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno è stato condannato a otto mesi di reclusione per aver violato la prescrizione di non associarsi a pregiudicati. Le forze dell'ordine lo hanno sorpreso per tre volte in compagnia di un noto pluripregiudicato, in orari serali e in luoghi non pubblici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che gli incontri non erano occasionali ma frutto di una stabile frequentazione. Di conseguenza, è stata esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ed è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, a causa dei numerosi precedenti penali dell'uomo e dell'abitualità della sua condotta contraria alle prescrizioni imposte.
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Sorveglianza speciale: la parola del carabiniere batte i parenti
Un uomo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Monreale è stato condannato a un anno di reclusione per essersi allontanato senza autorizzazione ed essere stato avvistato a Palermo da un carabiniere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno ritenuto pienamente attendibile la testimonianza del militare, che aveva riconosciuto l'uomo a bordo dell'auto della moglie, reputando invece contraddittorie le dichiarazioni dei testimoni della difesa. La Suprema Corte ha inoltre confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla gravità dei precedenti penali del ricorrente e dall'assenza di qualsiasi segno di pentimento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: contatti vietati e condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L'uomo era stato condannato per aver violato le prescrizioni della misura, associandosi abitualmente a soggetti pregiudicati. La difesa sosteneva che gli incontri con pregiudicati diversi non integrassero l'abitualità e che il reato fosse prescritto. I giudici hanno chiarito che l'abitualità si configura anche con contatti programmati e ravvicinati con più pregiudicati di elevato spessore criminale. Inoltre, la Cassazione ha ribadito che l'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: magazziniere fa l’ambulante e perde
Il Sottoposto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva l'autorizzazione ad allontanarsi da casa esclusivamente per lavorare come magazziniere. Le forze dell'ordine lo hanno invece sorpreso a svolgere attività di vendita ambulante. L'uomo ha impugnato la condanna sostenendo che tale attività rientrasse nell'autorizzazione lavorativa ricevuta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la vendita ambulante, spostando continuamente il soggetto, impedisce i controlli necessari e vanifica la sorveglianza speciale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza speciale: cade un reato ma la condanna resta
Il Ricorrente, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con patente revocata, veniva sorpreso alla guida di un'auto e opponeva resistenza alla polizia. Condannato nei gradi precedenti, ricorreva in Cassazione lamentando il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi principali, confermando la legittimità del diniego delle attenuanti dovuto ai numerosi precedenti penali. Tuttavia, applicando d'ufficio la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2019, ha annullato senza rinvio la condanna per la violazione generica degli obblighi di vivere onestamente e rispettare le leggi connessi alla sorveglianza speciale. Di conseguenza, la Cassazione ha rideterminato la pena per la sola guida senza patente a tre mesi di arresto, confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
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Circostanze attenuanti generiche negate per i troppi precedenti
Un uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Pescara, è stato sorpreso nel territorio di un altro comune e condannato. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può basarsi anche su un solo elemento negativo prevalente, come la personalità del colpevole o i suoi numerosi precedenti penali, senza dover confutare ogni singola tesi della difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Sorveglianza speciale: l’ansiolitico non scusa l’assenza notturna
Una donna sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e divieto di uscire di casa prima delle ore 6:00 è stata trovata assente durante un controllo notturno alle 1:20. La difesa ha sostenuto che l'imputata non avesse sentito il campanello a causa dell'assunzione di ansiolitici. I giudici di merito hanno ritenuto inattendibile la giustificazione e hanno negato le attenuanti generiche a causa dei gravi precedenti penali della donna (tra cui associazione mafiosa ed estorsione). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e ribadendo che il diniego delle attenuanti può fondarsi anche su un solo elemento negativo della personalità del reo.
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Sorveglianza speciale: la scusa del cibo non evita la condanna
Il Sottoposto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora notturna dalle ore 20:00, è stato sorpreso fuori casa durante un controllo notturno. Per giustificare l'assenza, ha sostenuto di essere uscito per procurarsi del cibo. I giudici di merito hanno ritenuto la scusa inattendibile e lo hanno condannato, negandogli anche le circostanze attenuanti generiche a causa dei suoi numerosi precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Sottoposto, confermando la condanna e precisando che, per negare le attenuanti generiche, il giudice può basarsi anche su un solo elemento negativo prevalente, come la personalità del reo o la serialità delle violazioni.
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Sorveglianza speciale: no a incontri casuali con pregiudicati
Il Ricorrente, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato condannato per aver frequentato abitualmente soggetti con precedenti penali, violando le prescrizioni della misura. La difesa ha sostenuto l'occasionalità degli incontri e la mancata conoscenza dei precedenti dei soggetti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha ritenuto provata l'abitualità delle frequentazioni e la consapevolezza del Ricorrente. Ha inoltre confermato l'applicazione della recidiva, evidenziando la persistente pericolosità sociale del soggetto, e il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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