Un Individuo ha ricevuto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni. La Corte d'Appello lo aveva ritenuto socialmente pericoloso, sostenendo che vivesse con proventi di attività illecite, in particolare dal riciclaggio di autoveicoli, e che il suo lavoro di conducente di carro attrezzi favorisse tali condotte. L'Individuo ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'errata valutazione della sua attività lavorativa e, soprattutto, l'omessa indagine sui suoi redditi leciti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo punto del ricorso. Ha invece accolto il secondo, stabilendo che la Corte d'Appello non aveva svolto un'adeguata verifica del tenore di vita e della provenienza dei redditi dell'Individuo, come richiesto dalla legge sulle misure di prevenzione. Pertanto, la sentenza è stata annullata e il caso rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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