La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità di un riesame avverso un sequestro preventivo. Il Tribunale aveva respinto l'istanza perché l'atto di nomina dell'avvocato, pur regolarmente depositato tramite portale telematico, non era fisicamente presente nel fascicolo. La Suprema Corte ha stabilito che la nomina difensore telematico, una volta accettata dal sistema, è pienamente valida e produttiva di effetti, sancendo la prevalenza del deposito digitale sulla presenza fisica del documento cartaceo e rinviando il caso per un nuovo giudizio.
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