La Corte di Cassazione interviene sul caso di un professionista, già iscritto alla propria cassa di categoria, a cui l'INPS richiedeva i contributi per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito, atto a sospendere la prescrizione. Viene ribadito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sorge per l'esercizio abituale di un'attività professionale non coperta da altra contribuzione obbligatoria, a prescindere dal reddito prodotto. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, richiedendo una nuova valutazione dei fatti specifici, come l'effettiva abitualità dell'attività svolta dal professionista.
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