L'Azienda, proprietaria di un parco eolico, ha proposto l'aggiornamento della rendita catastale escludendo il valore della torre di sostegno dell'aerogeneratore. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione, pretendendo una rendita maggiore e includendo la torre. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo che la torre di sostegno costituisce una componente essenziale e funzionale al processo di produzione dell'energia elettrica. Di conseguenza, essa rientra tra i macchinari esclusi dal calcolo tributario ai sensi della disciplina sugli imbullonati. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione sfavorevole, rinviando la causa al giudice di merito per rideterminare la rendita catastale impianto eolico escludendo il valore della torre.
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