Un Lavoratore, già parte civile in un processo penale, aveva visto gli imputati assolti dai reati. Nonostante l'assoluzione, il Lavoratore ricorreva in Cassazione per mantenere l'interesse sull'ordine di demolizione, considerandolo una pena accessoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'ordine di demolizione, pur essendo disposto dal giudice penale, è una sanzione amministrativa accessoria. Essa è strettamente legata alla pronuncia di condanna. Senza una condanna principale, le pene accessorie e le sanzioni amministrative collegate non possono sopravvivere. L'ordine di demolizione dopo assoluzione non ha quindi più ragione d'essere.
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