Un nuovo proprietario ha cercato di revocare o sospendere un ordine di demolizione per un manufatto abusivo, originariamente emesso contro il precedente proprietario nel 1997. L'immobile aveva subito significative modifiche e ampliamenti non autorizzati nel tempo, inclusa la realizzazione di una piscina. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che un ordine di demolizione, una volta definitivo, non può essere annullato o sospeso solo per la pendenza di un ricorso amministrativo. L'ordine di demolizione si estende a tutte le opere abusive, comprese le aggiunte successive. Il nuovo proprietario è stato condannato alle spese.
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