Il proprietario di un immobile abusivo situato in un'area protetta si opponeva all'ordine di demolizione emesso dopo una condanna penale definitiva. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse prescritto, che vi fossero errori materiali nei documenti e che la demolizione violasse il suo diritto all'abitazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e, pertanto, non è soggetto a prescrizione. Inoltre, le tolleranze costruttive non si applicano in zone protette da vincolo paesaggistico e i piccoli errori materiali non annullano il provvedimento se l'immobile è chiaramente identificabile. Di conseguenza, il proprietario perde il ricorso e deve demolire l'immobile, oltre a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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