I Proprietari di un terreno chiedono il risarcimento dei danni per la demolizione di immobile abusivo (un capannone parzialmente abusivo sul loro fondo) eseguita dalla Società Acquirente del terreno confinante e dal Direttore dei Lavori. I Proprietari sostengono di aver rinunciato alla demolizione, precedentemente ordinata da un giudice, e che l'ingresso nel loro fondo sia stato un accesso abusivo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei Proprietari. I giudici chiariscono che la Società Acquirente, avendo accettato nel contratto di acquisto gli obblighi della precedente sentenza, è subentrata legittimamente nel dovere di demolire. L'esecuzione di un ordine del giudice non costituisce un atto illecito, anche se compiuto senza la collaborazione dei Proprietari, e la demolizione del manufatto non può generare un danno risarcibile poiché rappresenta proprio la soddisfazione del diritto originario dei Proprietari.
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