Un Lavoratore, transitato per mobilità da un'azienda statale a un Comune nel 1993, aveva ottenuto nel 2005 il riconoscimento di un superiore inquadramento dall'azienda di provenienza. Successivamente, ha chiesto al Comune il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento danni, basandosi su tale riconoscimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore, confermando che il giudicato ottenuto contro l'azienda originaria non ha effetto sul Comune, poiché quest'ultimo non era parte di quel precedente giudizio. Inoltre, la Corte ha ribadito che il diritto alle differenze retributive si era estinto per **prescrizione del diritto all'inquadramento**, essendo trascorsi più di dieci anni dal transito senza azioni interruttive contro il Comune.
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