Una banca creditrice, titolare di ipoteca iscritta nel 2014 su un immobile, contestava la priorità di riparto assegnata a una società cessionaria. Quest'ultima era subentrata nel 2014 in un contratto preliminare originariamente stipulato e trascritto nel 2012 da un altro soggetto. La banca sosteneva che la cessione del contratto preliminare costituisse un nuovo accordo, facendo perdere gli effetti della prima trascrizione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, stabilendo che la cessione del contratto preliminare non comporta novazione ma una semplice successione nel rapporto, conservando gli effetti prenotativi della trascrizione del 2012. Inoltre, la Corte ha chiarito che le contestazioni sulla collocazione privilegiata del credito dovevano essere sollevate in sede di ammissione al passivo e non durante il riparto dell'attivo.
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