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Art. 1406 Codice Civile

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217 provvedimenti

Cessione di ramo di azienda: dipendenti trasferiti senza reintegro
Un gruppo di dipendenti ha impugnato il passaggio del settore informatico aziendale a una nuova società, sostenendo che l'operazione non integrasse una valida cessione di ramo di azienda, bensì un espediente per esternalizzare personale. I lavoratori chiedevano quindi il ripristino del rapporto con il datore di lavoro originario. I giudici di merito hanno respinto le domande, accertando che l'operazione comprendeva beni, contratti e competenze tecniche autonome. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità del trasferimento, stabilendo che la presenza di un complesso organizzato dotato di autonomia funzionale giustifica il passaggio automatico dei dipendenti, rigettando integralmente il ricorso dei lavoratori con condanna alle spese processuali.
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Cessione del contratto di lavoro e consenso tacito
La controversia nasce dall'impugnazione avanzata da un dipendente contro il trasferimento di un impianto produttivo tra due società. Il lavoratore chiedeva la continuità del rapporto e la reintegrazione presso la società cedente, contestando la legittimità del passaggio aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso del lavoratore. La Suprema Corte ha stabilito che la firma del nuovo contratto con la società cessionaria e lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un anno integrano una valida cessione del contratto di lavoro per fatti concludenti. L'eventuale invalidità del trasferimento d'azienda non impedisce il perfezionamento del passaggio contrattuale individuale liberamente accettato dal lavoratore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stop al taglio stipendi
Una lavoratrice ha ottenuto l'annullamento del trasferimento verso una nuova società a causa di una cessione di ramo d'azienda illegittima. I giudici hanno ordinato all'azienda cedente di ripristinare il rapporto e saldare gli stipendi arretrati. L'azienda cedente ha contestato l'obbligo, chiedendo di detrarre dalle somme dovute quanto percepito dalla dipendente a titolo di Cassa Integrazione Straordinaria presso la società cessionaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando la piena debenza delle retribuzioni. I giudici hanno chiarito che le somme dovute dall'originario datore conservano natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, il datore cedente non può scomputare i trattamenti previdenziali o le indennità pubbliche percepite dalla lavoratrice dopo l'illegittimo trasferimento.
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Cessione di ramo d’azienda nulla: stipendi dovuti dal cedente
Una lavoratrice otteneva dal tribunale la dichiarazione di inefficacia del trasferimento causato da una cessione di ramo d'azienda. Il giudice disponeva il ripristino del rapporto di lavoro con l'azienda cedente. La dipendente metteva a disposizione le proprie energie lavorative e ingiungeva il pagamento degli stipendi arretrati. L'azienda cedente rifiutava il pagamento eccependo che la dipendente aveva risolto consensualmente il contratto con l'azienda cessionaria incassando un incentivo all'esodo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'azienda cedente confermando l'obbligo retributivo integrale.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi dovuti
Una società cedente contestava il decreto ingiuntivo emesso a favore di un dipendente per retribuzioni arretrate, nate dopo una cessione di ramo d'azienda illegittima. L'azienda sosteneva che gli accordi transattivi stipulati dal dipendente con la nuova azienda cessionaria e l'incentivo all'esodo dovessero estinguere o ridurre il credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale. I giudici hanno chiarito che l'annullamento della cessione crea due vicende distinte: un rapporto di fatto con l'azienda ricevente e la piena continuità giuridica con il datore cedente originario. Di conseguenza, il lavoratore ha pieno diritto a percepire tutte le retribuzioni ordinarie dall'azienda originaria, senza alcuna detrazione.
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Cessione di ramo d’azienda illegittima: stipendi al lavoratore
Una società cedeva un ramo d'attività trasferendo un dipendente a una nuova impresa. I giudici accertavano la nullità del trasferimento. Il lavoratore chiedeva quindi alla società originaria il pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di distacco. La società cedente rifiutava il versamento sostenendo che il dipendente avesse stipulato accordi transattivi con la seconda azienda e percepito l'integrazione salariale. La Corte di Cassazione ha confermato i diritti del dipendente e ha respinto il ricorso datoriale. In caso di cessione di ramo d'azienda illegittima, il rapporto con il datore originario non si interrompe mai sul piano giuridico. L'azienda cedente deve corrispondere tutti gli stipendi arretrati senza detrarre somme o accordi economici intercorsi con la società cessionaria.
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Cessione di ramo d’azienda: stipendi dovuti dal cedente
Una lavoratrice ottiene un decreto ingiuntivo contro la propria azienda cedente per il pagamento di stipendi arretrati e tredicesima. Una precedente sentenza definitiva ha accertato che la cessione di ramo d'azienda verso una nuova impresa era del tutto illegittima. L'azienda cedente sostiene che la successiva risoluzione del rapporto tra la dipendente e la società acquirente cancelli ogni dovere retributivo. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda. La dichiarazione di inefficacia del trasferimento mantiene in vita il legame originario con la cedente. Le vicende successive con l'impresa cessionaria non toccano il rapporto contrattuale originario. Il datore cedente deve versare le retribuzioni piene alla lavoratrice senza sconti o compensazioni.
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Cessione del contratto di leasing: azienda venduta e canoni dovuti
Una società acquista un ramo d'azienda subentrando nei relativi rapporti commerciali. La società finanziaria concedente chiede il pagamento delle rate rimaste insolute tramite decreto ingiuntivo. L'acquirente si oppone sostenendo di non aver mai ricevuto i beni informatici e lamentando l'assenza di un consenso scritto alla cessione. La Suprema Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'acquirente. La cessione del contratto di leasing costituisce un effetto automatico del trasferimento aziendale ai sensi dell'articolo 2558 del Codice Civile. La concedente può manifestare la propria adesione anche mediante comportamenti concludenti, non essendo richiesta la forma scritta a pena di nullità. L'acquirente deve pagare integralmente le somme ingiunte.
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Cessione di azienda invalida: l’azienda deve pagare due volte
Il caso riguarda un lavoratore il cui trasferimento a un'altra società è stato dichiarato nullo con sentenza definitiva. Nonostante la pronuncia, l'azienda originaria non ha riammesso in servizio il dipendente, il quale ha richiesto il pagamento delle retribuzioni dovute. L'azienda originaria si è opposta, sostenendo che le somme percepite dal lavoratore tramite un accordo transattivo con la società di fatto utilizzatrice dovessero essere detratte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che una cessione di azienda invalida genera due rapporti distinti: uno giuridico con il cedente e uno di fatto con il cessionario. Di conseguenza, le somme ottenute dal rapporto di fatto non possono ridurre il risarcimento dovuto dal datore di lavoro originario.
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Mobilità volontaria nel pubblico impiego: no al declassamento
Un dipendente pubblico è passato per mobilità volontaria nel pubblico impiego dall'Università all'Agenzia delle Dogane. L'amministrazione di destinazione lo ha inquadrato in una fascia retributiva inferiore (F3 anziché F4) rispetto a quella corrispondente alla sua qualifica di provenienza. Il lavoratore ha fatto ricorso per ottenere il corretto inquadramento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, confermando che il passaggio diretto configura una cessione del contratto di lavoro. Questo comporta il trasferimento del rapporto mantenendo immutati gli elementi essenziali, inclusa la posizione economica acquisita. La Suprema Corte ha chiarito che l'inquadramento deve rispettare la corrispondenza delle qualifiche per evitare dequalificazioni professionali, rendendo irrilevante l'eventuale firma di un contratto individuale con un inquadramento inferiore.
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Cessione di ramo d’azienda inefficace: l’azienda paga due volte
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un lavoratore a ricevere le retribuzioni dal datore di lavoro originario dopo che è stata dichiarata una cessione di ramo d'azienda inefficace. Il dipendente era stato trasferito a un'altra società, con la quale aveva poi firmato una transazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che l'inefficacia del trasferimento crea due rapporti distinti: uno di fatto con la nuova società e uno giuridico, mai interrotto, con l'azienda originaria. Di conseguenza, l'accordo transattivo con la seconda impresa non cancella i doveri della prima. L'azienda originaria deve quindi pagare gli stipendi arretrati senza poter detrarre quanto ricevuto dal lavoratore dall'altra società. Vince il lavoratore.
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Mobilità volontaria: no al declassamento del dipendente pubblico
Una lavoratrice, originariamente impiegata presso un Comune con inquadramento in Area C (posizione C2), si trasferisce presso l'Agenzia delle Dogane tramite mobilità volontaria. L'amministrazione di destinazione la inquadra in una fascia retributiva inferiore (F3 anziché F4). La lavoratrice agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello accolgono la domanda. La Corte di Cassazione conferma la decisione, respingendo il ricorso dell'Agenzia. I giudici chiariscono che la mobilità volontaria costituisce una cessione del contratto di lavoro, che deve mantenere immutati gli elementi essenziali del rapporto, inclusi qualifica e trattamento economico, per evitare dequalificazioni. La firma di un nuovo contratto con inquadramento inferiore non sana la violazione di legge.
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Cessione di ramo d’azienda: salvo il posto anche dopo l’accordo
Due lavoratori impugnano la cessione di ramo d'azienda tra la loro ex azienda datrice di lavoro e una nuova società, ritenendola invalida. Successivamente, i lavoratori firmano un verbale di conciliazione con la società acquirente per risolvere il rapporto di lavoro di fatto instaurato. L'azienda originaria sostiene che tale accordo estingua ogni pretesa anche nei suoi confronti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda originaria, confermando che l'invalidità della cessione di ramo d'azienda mantiene in vita il rapporto giuridico con il datore di lavoro originario. La risoluzione del rapporto con l'acquirente di fatto non elimina l'interesse dei lavoratori a chiedere il ripristino del posto di lavoro originario.
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Cessione del contratto di leasing: chi paga i vecchi debiti?
L'Erede del Cedente si è opposto al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di leasing scaduti prima della cessione del contratto di leasing a un terzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la cessione del contratto non libera automaticamente il cedente dai debiti pregressi se l'accordo prevede che il nuovo acquirente risponda dei canoni solo da una data successiva. Inoltre, la consegna di assegni ha efficacia pro solvendo e non estingue il debito fino all'effettivo incasso, mentre i rendiconti periodici a zero non costituiscono prova di avvenuto pagamento.
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Mobilità volontaria nel pubblico impiego: no al demansionamento
Una lavoratrice, impiegata presso un Comune, è passata all'Agenzia delle Dogane tramite mobilità volontaria nel pubblico impiego. L'amministrazione di destinazione le ha assegnato un inquadramento inferiore (Area II, fascia F3) rispetto a quello spettante in base alla sua posizione di provenienza (Area C, posizione C2). La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto della dipendente all'inquadramento nella fascia F4, ritenendo applicabili per analogia le tabelle di equiparazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che il passaggio diretto configura una cessione del contratto di lavoro. Questo meccanismo garantisce la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, impedendo dequalificazioni professionali. Vince la lavoratrice.
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Mobilità nel pubblico impiego: no al taglio dello stipendio
Una dipendente di un ente locale è passata all'Agenzia delle Dogane tramite mobilità nel pubblico impiego. L'amministrazione non le ha riconosciuto la fascia retributiva corrispondente a quella di provenienza, impedendole di partecipare a selezioni interne per avanzare di carriera. La Corte d'Appello ha accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendole la corretta fascia e il risarcimento per la perdita di opportunità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il passaggio diretto tra amministrazioni costituisce una cessione del contratto. Questo meccanismo impone la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico precedentemente acquisiti, per evitare dequalificazioni del personale. L'amministrazione pubblica ha perso il ricorso ed è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Cessione di ramo d’azienda: quando l’autonomia è finta
I Lavoratori hanno impugnato il trasferimento del loro rapporto di lavoro, avvenuto a seguito di un accordo tra la Società Cedente e la Società Cessionaria. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficace tale trasferimento per mancanza dei requisiti della cessione di ramo d'azienda, ordinando il ripristino dei rapporti di lavoro originari. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. I giudici hanno stabilito che la cessione di ramo d'azienda richiede la preesistenza di un'autonomia funzionale del ramo ceduto, che non può essere creato artificialmente al momento del trasferimento. Inoltre, i termini di decadenza introdotti successivamente non si applicano retroattivamente alle cessioni avvenute prima dell'entrata in vigore della riforma. Di conseguenza, i ricorsi delle aziende sono stati respinti e i lavoratori hanno ottenuto il diritto a tornare alle dipendenze del datore di lavoro originario.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo il passaggio forzato
Un lavoratore ha impugnato la cessione del suo contratto di lavoro, avvenuta a seguito di un trasferimento di ramo d'azienda tra due società. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato illegittima la cessione per mancanza dei requisiti di autonomia e preesistenza del ramo ceduto. La prima azienda ha poi conciliato la lite con il lavoratore. La seconda azienda ha invece proseguito il ricorso in Cassazione, sostenendo che le norme europee non richiedano la preesistenza del ramo. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo d'azienda sono elementi costitutivi essenziali per la validità del trasferimento. Di conseguenza, il lavoratore ha vinto la causa e la seconda azienda è stata condannata a pagare le spese legali.
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Indennità risarcitoria onnicomprensiva e scatti di anzianità
Una lavoratrice ha ottenuto la conversione di contratti a termine illegittimi in un unico rapporto a tempo indeterminato, con diritto alla ricostruzione della carriera. Le società datrici di lavoro sostenevano che l'indennità risarcitoria onnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010 coprisse ogni pretesa economica, escludendo ulteriori differenze retributive. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale indennità risarcisce solo i periodi di interruzione del lavoro, mentre per i periodi di effettiva attività lavorativa spettano la ricostruzione della carriera e gli scatti di anzianità. La Suprema Corte ha però accolto parzialmente il ricorso delle società per un vizio di motivazione: la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto nuove e inammissibili le contestazioni sui conteggi delle somme dovute, che erano invece state tempestivamente sollevate in primo grado. La causa è stata rinviata per ricalcolare gli importi.
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Trasferimento di ramo d’azienda: nullo se manca l’autonomia
Una grande società informatica ha ceduto un gruppo di dipendenti a un'altra azienda, qualificando l'operazione come trasferimento di ramo d'azienda. I lavoratori hanno contestato la cessione, sostenendo che il gruppo non avesse una reale autonomia prima del passaggio. I giudici di merito hanno dato ragione ai dipendenti, ordinando il loro reintegro nell'azienda originaria. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda cessionaria. La Corte ha ribadito che, per applicare il trasferimento di ramo d'azienda, la porzione ceduta deve possedere un'autonomia funzionale preesistente alla cessione stessa. L'onere di provare l'esistenza di questi requisiti spetta interamente alle società coinvolte. Di conseguenza, la lavoratrice che non ha firmato l'accordo transattivo ha ottenuto definitivamente il diritto a rientrare alle dipendenze del datore di lavoro originario.
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