L'Azienda locatrice ha chiesto il pagamento dei canoni di locazione commerciale per un immobile precedentemente adibito a filiale bancaria. L'Istituto Bancario conduttore aveva esercitato il recesso per gravi motivi a seguito di una fusione societaria e della conseguente riorganizzazione della rete, restituendo le chiavi con offerta non formale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda locatrice, confermando la legittimità del recesso. La Corte ha stabilito che la ristrutturazione aziendale dovuta a fusioni bancarie e a stringenti normative europee costituisce un evento oggettivo, sopravvenuto e imprevedibile, idoneo a giustificare il recesso per gravi motivi. Inoltre, la consegna non formale delle chiavi, se seria e concreta, esclude l'obbligo di pagare i canoni successivi. Vince l'Istituto Bancario conduttore, che non deve pagare i canoni richiesti.
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