Una lavoratrice ha ottenuto la dichiarazione di invalidità del trasferimento di ramo d'azienda tra la sua azienda originaria e una nuova società. Nel frattempo, era stata licenziata dalla nuova società e aveva scelto di percepire l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Successivamente, ha chiesto all'azienda originaria il pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda originaria si è opposta, sostenendo che l'indennità ricevuta e la risoluzione del rapporto con la nuova società estinguessero il debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda originaria. I giudici hanno stabilito che, dichiarata la nullità del trasferimento, il rapporto di lavoro originario sopravvive di diritto. Le vicende risolutive con la nuova società, inclusa l'indennità sostitutiva, non incidono sull'obbligo dell'azienda originaria di pagare gli stipendi dovuti a causa del rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa.
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