La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto delle richieste economiche avanzate da alcuni dipendenti nei confronti del datore di lavoro per il periodo precedente alla pronuncia giudiziale. I lavoratori avevano ottenuto l'accertamento di una interposizione fittizia di manodopera, pretendendo il pagamento degli stipendi arretrati per gli anni antecedenti alla sentenza. I giudici hanno chiarito che, per la fase anteriore alla decisione, le spettanze hanno natura risarcitoria e non retributiva, richiedendo una specifica domanda di risarcimento del danno e la previa messa in mora. I dipendenti hanno invece formulato solo una domanda di pagamento retributivo, vedendosi quindi respinto il ricorso con condanna per lite temeraria.
Continua »