Il Lavoratore, dopo aver ottenuto una sentenza favorevole che dichiarava nullo il termine del suo contratto e ordinava la reintegrazione, è rimasto inattivo per oltre due anni senza offrire concretamente le proprie prestazioni. Successivamente, ha chiesto il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, dichiarando inammissibile il ricorso del dipendente. I giudici hanno chiarito che, per pretendere le retribuzioni dopo una sentenza di ripristino del rapporto, è necessaria una formale messa in mora del datore di lavoro attraverso l'offerta effettiva della prestazione lavorativa. La semplice notifica della sentenza non è sufficiente a manifestare la reale volontà di riprendere il servizio, escludendo così il diritto a ricevere lo stipendio per il periodo di inattività non concordato.
Continua »