La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il lavoratore ha diritto a percepire sia la retribuzione dal datore di lavoro originario (cedente) sia quella dall'azienda che lo ha acquisito (cessionaria). La sentenza stabilisce che si vengono a creare due rapporti di lavoro paralleli e distinti: uno 'de iure' con il cedente, ripristinato giudizialmente, e uno 'de facto' con il cessionario, per il quale il lavoratore ha effettivamente prestato servizio. Di conseguenza, la retribuzione versata dal cessionario non può essere detratta da quella dovuta dal cedente, poiché non si tratta di un risarcimento del danno ma del corrispettivo per due obbligazioni distinte.
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