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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Una lavoratrice è stata licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua azienda formale. I giudici hanno accertato che l'azienda e un'altra società del gruppo costituivano un unico centro di imputazione, ossia un'unica vera impresa. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere i lavoratori di entrambe le società e non solo di quella formale. Il licenziamento collettivo è stato quindi dichiarato illegittimo. La Corte di Cassazione ha confermato la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento del danno. Ha inoltre chiarito che spetta al datore di lavoro dimostrare se la dipendente ha percepito altri redditi durante il periodo di estromissione (aliunde perceptum), e che tali somme vanno sottratte dal danno totale prima di applicare il tetto massimo di dodici mensilità.
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Licenziamento collettivo: il finto gruppo non evita il reintegro
Il Lavoratore impugna il licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici accertano che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, avendo integrato completamente le loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo della formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e stabilisce che l'aliunde perceptum va sottratto dal danno globale effettivo prima di applicare il tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie. Il ricorso delle società viene rigettato, confermando la reintegrazione del dipendente.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano in realtà un unico centro di imputazione, data la totale integrazione delle loro attività e l'uso promiscuo del personale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. Il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, poiché la scelta dei licenziandi non poteva limitarsi a una sola delle due società formalmente distinte ma sostanzialmente unite.
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Licenziamento collettivo: legittimo anche con solidarietà attiva
Due lavoratrici hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, intimato nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che prevedeva l'esternalizzazione dei servizi di prenotazione. Le dipendenti lamentavano la genericità dei criteri di scelta basati sulle esigenze aziendali e la violazione del divieto di licenziamento durante un contratto di solidarietà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle lavoratrici. I giudici hanno chiarito che il criterio delle esigenze aziendali è legittimo se risponde a scelte organizzative non discriminatorie. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato che il divieto di licenziamento legato ai contratti di solidarietà è stato abrogato prima dell'avvio della procedura, rendendo quindi lecito il provvedimento espulsivo. L'azienda ha vinto la causa e le lavoratrici sono state condannate al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo il taglio solo su alcune sedi
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, intimato nell'ambito di una procedura avviata da un'azienda di call center. Il lavoratore lamentava l'illegittima limitazione della platea dei licenziandi alle sole sedi di Roma e Napoli e la mancata comparazione con i collaboratori esterni (outbound). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della procedura. I giudici hanno stabilito che è legittimo limitare l'ambito di selezione a singole unità produttive se giustificato da ragioni tecnico-organizzative oggettive, come la distanza geografica e l'infungibilità delle mansioni tra operatori inbound e outbound. Di conseguenza, l'azienda ha vinto la causa e il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: quando la distanza salva l’azienda
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, contestando la legittimità dei criteri di scelta e la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi aziendali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che è legittimo limitare la platea dei lavoratori coinvolti a specifiche unità produttive se vi sono ragioni oggettive, come la distanza geografica superiore a 500 km dalle altre sedi e l'infungibilità delle mansioni. Inoltre, l'accordo sindacale può prevedere criteri di scelta diversi da quelli legali, purché razionali e obiettivi. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: no ai limiti geografici per l’azienda
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di un dipendente, avvenuto nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi, escludendo l'intero complesso aziendale senza una valida giustificazione. I giudici hanno stabilito che la distanza geografica tra le sedi e i possibili costi di trasferimento non giustificano la limitazione della platea dei lavoratori da confrontare. Trattandosi di una violazione sostanziale dei criteri di scelta, e non di un semplice vizio di forma, al lavoratore spetta la tutela reintegratoria, ovvero il diritto a riprendere il proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento. Il ricorso dell'Azienda è stato quindi respinto.
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Licenziamento collettivo: l’esperienza batte l’anzianità
Alcuni lavoratori hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda per riduzione di attività, contestando la legittimità della procedura e i criteri di scelta applicati. I dipendenti lamentavano in particolare che l'azienda avesse limitato la platea dei licenziabili ai soli addetti a una specifica commessa, escludendo altri colleghi con qualifiche simili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che è lecito limitare la platea dei lavoratori da licenziare a un singolo settore aziendale se sussistono oggettive esigenze organizzative e se i dipendenti esclusi possiedono un'esperienza specifica e infungibile, non maturata dai ricorrenti. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: l’azienda cede e il lavoratore vince
Un'azienda ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento individuale di un dipendente. I giudici di secondo grado avevano stabilito che l'azienda avrebbe dovuto avviare una procedura di licenziamento collettivo anziché procedere con un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Successivamente, l'azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso in Cassazione, e il lavoratore ha accettato tale rinuncia chiedendo la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo tra le parti e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando di fatto la decisione precedente favorevole al lavoratore.
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Licenziamento collettivo: pilota vince contro liste separate
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento intimato a un pilota nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'Azienda aveva stipulato un accordo sindacale che limitava la platea dei licenziandi ai piloti di un determinato modello di aereo. Tuttavia, l'Azienda ha arbitrariamente creato due graduatorie separate per comandanti e primi ufficiali, criterio non previsto dall'accordo. I giudici hanno stabilito che questa differenziazione costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta, e non un semplice vizio formale. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla tutela reintegratoria, ovvero a riprendere il proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'Azienda, condannandola anche al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo il taglio di un solo settore
Alcune lavoratrici hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda per riduzione di attività, contestando la regolarità della procedura e la scelta di limitare gli esuberi a un solo settore aziendale legato a una specifica commessa. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la limitazione della platea dei licenziabili, basata sull'infungibilità professionale e sulla specifica esperienza biennale richiesta per quel servizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle lavoratrici, confermando che il datore di lavoro può legittimamente limitare il licenziamento collettivo a un singolo ramo aziendale se sussistono oggettive esigenze tecnico-produttive e se i dipendenti esclusi possiedono competenze specifiche non sostituibili. Di conseguenza, i licenziamenti sono stati dichiarati validi e le lavoratrici sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: salvare chi ha esperienza è legittimo
I Lavoratori hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'Azienda per riduzione di attività. L'Azienda aveva limitato la scelta dei dipendenti da licenziare escludendo gli addetti a una specifica commessa, protetti da una clausola di esperienza biennale. I Lavoratori contestavano la regolarità della procedura, l'applicazione dei criteri di scelta e la validità della clausola. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la legittimità del licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che è lecito limitare la platea dei licenziabili a un solo settore se sussistono oggettive esigenze aziendali e se i lavoratori esclusi possiedono una specifica infungibilità professionale. Inoltre, la comunicazione sindacale iniziale è stata ritenuta idonea e trasparente.
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Licenziamento collettivo: se i criteri sono vaghi il lavoratore vince
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente addetto a un reparto soppresso. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando l'irrazionalità dei criteri di scelta utilizzati per individuare il personale da escludere. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione del dipendente, poiché i punteggi assegnati dall'azienda presentavano margini di discrezionalità non verificabili. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la vittoria del lavoratore. I giudici hanno ribadito che i criteri di scelta devono essere rigidi, oggettivi e interamente verificabili, escludendo qualsiasi discrezionalità del datore di lavoro. La valutazione sulla trasparenza di tali criteri spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità.
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Licenziamento collettivo: Onlus condannata a reintegrare
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una dipendente di un'associazione Onlus. L'ente aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo motivata dalla chiusura del servizio trasporti. Tuttavia, i giudici hanno accertato che l'associazione operava con criteri di economicità imprenditoriale, escludendo la qualifica di organizzazione di tendenza. Inoltre, i dipendenti erano tra loro intercambiabili. Di conseguenza, la scelta del personale da licenziare non poteva limitarsi al solo reparto soppresso, ma doveva coinvolgere tutti i lavoratori con mansioni equivalenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione, confermando la reintegrazione nel posto di lavoro della dipendente e il risarcimento del danno.
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Indennità di preavviso: Accordo sindacale batte Contratto
Alcuni lavoratori di una compagnia aerea, licenziati a seguito di una procedura collettiva, hanno fatto causa all'azienda. Contestavano un accordo sindacale che aveva ridotto il loro preavviso a soli 5 giorni, chiedendo una maggiore indennità sostitutiva del preavviso. Sostenevano che il diritto a un preavviso più lungo, previsto dal CCNL, fosse un diritto acquisito e non modificabile. La Corte di Cassazione ha dato torto ai lavoratori. Ha stabilito che il diritto al preavviso non è un diritto 'quesito' (cioè già consolidato) sin dall'assunzione, ma sorge solo al momento del licenziamento. Di conseguenza, un accordo collettivo stipulato prima del recesso può legittimamente modificarne la durata, anche in senso peggiorativo per il lavoratore. L'azienda ha vinto la causa.
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Licenziamento collettivo illegittimo: Azienda rinuncia, vince operaio
Una compagnia aerea ha impugnato in Cassazione la sentenza che dichiarava il licenziamento collettivo illegittimo di un suo dipendente, con condanna alla reintegrazione e al risarcimento. Tuttavia, durante il giudizio, l'azienda ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata accettata dal lavoratore. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Questa mossa ha reso definitiva la sentenza precedente, sancendo la vittoria del lavoratore. Il licenziamento resta illegittimo e l'azienda deve reintegrare il dipendente e risarcirlo come stabilito in precedenza.
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Criteri di scelta: licenziata con 2 figli, l’azienda sbaglia
Una lavoratrice, madre di due figli, viene licenziata nell'ambito di una procedura collettiva perché l'azienda le attribuisce zero punti per i carichi di famiglia. La società si basa su un'ultima certificazione fiscale anomala, ignorando le informazioni degli anni precedenti che confermavano la presenza dei figli a carico. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azienda ha violato i criteri di scelta licenziamento collettivo. Il datore di lavoro, infatti, non può ignorare dati a sua conoscenza e deve agire con diligenza per verificare la reale situazione familiare del dipendente. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato e la lavoratrice ha ottenuto il reintegro e il risarcimento.
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Trasferimento di azienda mascherato? Licenziamento valido
Due lavoratori, licenziati per cessazione di attività, sostenevano che l'operazione nascondesse un fraudolento trasferimento di azienda a una nuova società. Quest'ultima aveva infatti riassunto parte del personale e proseguito l'attività. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei lavoratori, confermando la validità del licenziamento. I giudici hanno stabilito che non c'erano prove sufficienti per dimostrare un vero e proprio trasferimento di azienda, come la continuità nell'uso degli stessi macchinari o il passaggio della totalità delle commesse. La semplice riassunzione di alcuni dipendenti non basta a configurare l'operazione come un trasferimento d'azienda mascherato.
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Licenziamento collettivo: legittimo se chiude un intero settore
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo, sostenendo che l'azienda non abbia applicato correttamente i criteri di scelta. In particolare, lamenta che la comparazione sia stata limitata al suo settore e non estesa a tutto il personale con mansioni simili. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso. Il principio sancito è chiaro: se un'azienda sopprime un intero settore o un'unità produttiva autonoma, licenziando tutto il personale ad essa addetto, non è tenuta a effettuare una valutazione comparativa con i dipendenti di altri reparti. In questo caso, il licenziamento collettivo è legittimo perché la scelta dei lavoratori da licenziare coincide con l'intero organico del settore eliminato.
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Delimitazione Platea Licenziamento Collettivo: vince il lavoratore
Due lavoratrici vengono licenziate dopo la chiusura del loro reparto 'contact center'. Impugnano il licenziamento sostenendo che l'azienda ha sbagliato a considerare solo il personale del loro settore per la scelta, senza valutare altri dipendenti con mansioni simili. La Corte di Cassazione ha dato loro ragione, stabilendo un principio fondamentale sulla delimitazione platea licenziamento collettivo. L'azienda non può limitare la scelta a un solo reparto senza spiegare in modo dettagliato e trasparente, fin dall'inizio della procedura, perché quei lavoratori non sono impiegabili in altre aree aziendali. La Corte d'Appello non aveva esaminato questo punto cruciale e dovrà riesaminare il caso. Le lavoratrici vincono questo round processuale.
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