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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4958/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica. Secondo la Corte, in presenza di professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale globale, a meno che non sussistano oggettive e comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino una scelta diversa. La motivazione generica basata sulla sola dislocazione geografica è stata ritenuta insufficiente, portando alla reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava una procedura di licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti a una sola delle sue filiali. Un lavoratore licenziato ha impugnato la decisione, ottenendo ragione in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento è illegittimo, poiché la platea dei lavoratori da considerare per la scelta deve includere tutti i dipendenti con professionalità comparabili e fungibili presenti nell'intera azienda, non solo nella sede interessata dalla riduzione di personale. La Corte ha ribadito che la violazione di questo criterio di scelta comporta l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti e criteri di scelta
Una società tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitandolo ingiustamente a una singola filiale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, stabilendo che la selezione dei lavoratori deve includere tutte le sedi aziendali se esistono professionalità comparabili. Questa violazione dei criteri di scelta giustifica la reintegra del dipendente. L'ordinanza sottolinea come nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori non possa essere ristretta su base puramente geografica.
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Trasferimento d’azienda: quando non scatta la tutela
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di tre lavoratori licenziati dopo un cambio di appalto in un servizio di ristorazione aeroportuale. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, escludendo l'esistenza di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. La motivazione principale risiede nella provata discontinuità tra l'attività gestita dalla società uscente e quella della subentrante, ritenendo il ricorso un inammissibile tentativo di rivalutare i fatti del processo.
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Trasferimento di azienda: quando c’è il diritto?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 3278/2024, ha chiarito che un semplice cambio di appalto non configura automaticamente un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Il caso riguardava un lavoratore licenziato dopo la successione di una nuova società nella gestione di un punto ristoro aeroportuale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che per aversi trasferimento di azienda è necessario provare il passaggio di un'entità economica organizzata, ovvero un insieme di beni significativi, e non la sola successione nel servizio.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3260/2024, ha respinto il ricorso di una società che, in una procedura di licenziamento collettivo, aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a una sola delle sue sedi. La Corte ha ribadito che, in assenza di comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che rendano i lavoratori non fungibili, la comparazione deve avvenire su tutta la platea aziendale di dipendenti con mansioni simili. La limitazione territoriale unilaterale costituisce una violazione dei criteri di scelta, comportando l'applicazione della tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3258/2024, ha respinto il ricorso di un'azienda, confermando l'illegittimità di un licenziamento collettivo. La Corte ha ribadito che la platea dei lavoratori da considerare per la scelta non può essere limitata a una singola sede geografica senza valide ragioni tecnico-produttive, anche in presenza di altre sedi distanti. La violazione di tale principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti scelta dipendenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1972/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare a una sola sede. La Corte ha ribadito che la platea dei lavoratori deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano specifiche e comprovate ragioni tecnico-produttive. La violazione di questo principio non è un vizio formale ma sostanziale, comportando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza dimostrare l'infungibilità delle mansioni con il personale di altre sedi. La violazione dei criteri di scelta comporta il diritto alla reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la platea è limitata
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1970/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede oggetto di chiusura, ignorando la presenza di professionalità fungibili in altre unità produttive. Tale limitazione costituisce una violazione dei criteri di scelta legali e comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Platea licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1959/2024, ha stabilito che in un licenziamento collettivo per chiusura di una sede, l'azienda non può limitare la platea dei lavoratori da licenziare solo a quelli della filiale interessata. Se esistono professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale. La violazione di questo principio rende il licenziamento illegittimo e comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: l’intera azienda va inclusa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1948/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da selezionare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive, la comparazione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La distanza geografica e i costi di trasferimento non sono, di per sé, ragioni sufficienti a derogare a questo principio, configurando una violazione sostanziale dei criteri di scelta che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: criteri di scelta illegittimi
Una società di telecomunicazioni ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei lavoratori a una sola sede aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando il licenziamento illegittimo. La motivazione risiede nel fatto che l'azienda non ha fornito prove concrete e specifiche sulle ragioni tecnico-produttive che impedivano di considerare i lavoratori dell'intera azienda, violando così i corretti criteri di scelta. Di conseguenza, è stata ordinata la reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1803/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che la scelta deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecnico-produttive oggettive e specifiche, che l'azienda ha l'onere di provare. La violazione di questo principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: pool di lavoratori limitato
Una società di consulenza tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti alla sola sede di una città, escludendo personale con professionalità comparabili di altre sedi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1844/2024, ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del licenziamento. È stato ribadito il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da considerare deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che giustifichino una limitazione, onere probatorio non assolto dall'azienda. Di conseguenza, è stata confermata la tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva ingiustificatamente limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che, in presenza di professionalità fungibili tra diverse sedi, l'azienda è tenuta a estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni simili, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La violazione di questo principio non è un vizio formale, ma sostanziale, e comporta la tutela reintegratoria per il lavoratore. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Licenziamento collettivo: limiti scelta dipendenti
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola unità produttiva, usando come giustificazione la "comoda raggiungibilità" di altre sedi. La Corte ha stabilito che tale criterio è soggettivo e non valido. La scelta deve includere tutti i lavoratori con professionalità fungibili nell'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecniche e organizzative oggettive, chiaramente specificate.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per residenza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1486/2024, ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola unità produttiva, usando come criterio la vicinanza della residenza dei dipendenti. La Corte ha stabilito che tale criterio non è oggettivo e che l'azienda deve considerare l'intero complesso aziendale se le professionalità sono fungibili, per minimizzare l'impatto sociale.
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Licenziamento collettivo: illegittimo senza confronto
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza confrontare le loro professionalità con quelle dei colleghi di altre sedi. Secondo la Corte, in assenza di comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino tale limitazione, la comparazione deve avvenire a livello aziendale complessivo per garantire una corretta applicazione dei criteri di scelta. Il ricorso dell'azienda è stato quindi respinto.
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Licenziamento collettivo: obbligo di scelta nazionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede produttiva. La Corte ha ribadito che la platea di comparazione deve estendersi a tutti i lavoratori con professionalità simili nell'intera organizzazione aziendale, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, confermando il diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro.
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