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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: vizio formale sanato e recesso valido
Un'azienda immobiliare in liquidazione avviava un licenziamento collettivo per trentacinque dipendenti provenienti da un ramo termale cessato, trattenendo una sola impiegata amministrativa. Alcuni lavoratori impugnavano il recesso lamentando la mancata informativa iniziale a una sigla sindacale e la violazione dei criteri di scelta comparativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando la piena legittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che la partecipazione effettiva del sindacato alla fase amministrativa successiva sana l'omissione iniziale della comunicazione. Inoltre, la totale cessazione del reparto termale giustifica la limitazione della procedura a quel settore specifico, escludendo l'unica addetta alla contabilità indispensabile per la liquidazione.
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Licenziamento collettivo: reintegro salvo, risarcimento al passivo
Due dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, sostenendo che l'azienda cedente avesse violato i corretti criteri di scelta e ristretto indebitamente la platea dei lavoratori licenziabili. I giudici hanno annullato il recesso, ordinando la reintegrazione del personale presso la società cessionaria subentrata nell'attività. La Suprema Corte ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo: l'azienda non ha provato la reale infungibilità dei ruoli, estesa anche alle mansioni pregresse. L'accordo di trasferimento d'azienda non può escludere arbitrariamente i lavoratori. Tuttavia, a causa dell'amministrazione straordinaria della società acquirente, le richieste di indennizzo economico devono essere presentate esclusivamente davanti al giudice fallimentare con l'insinuazione allo stato passivo.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la scelta è arbitraria
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo disposto dal datore di lavoro all'esito di una procedura di mobilità. L'azienda cedente non aveva confrontato la posizione della dipendente con quella dei colleghi addetti a mansioni equivalenti e fungibili. Successivamente l'impresa ha ceduto il complesso aziendale a una nuova società, escludendo la lavoratrice dall'accordo di trasferimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso e ha ordinato all'azienda cessionaria di reintegrare la dipendente. I giudici hanno chiarito che gli accordi sindacali in deroga possono modificare le condizioni contrattuali nelle crisi aziendali, ma non possono sopprimere il diritto al passaggio automatico del personale al nuovo acquirente.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la lista è frammentata
Un'azienda ha avviato un licenziamento collettivo coinvolgendo centinaia di dipendenti nel settore dei servizi di vigilanza. Il datore di lavoro ha inviato la comunicazione finale prevista dalla legge allegando una graduatoria generale, omettendo però l'elenco nominativo specifico dei lavoratori licenziati. Successivamente la società ha inviato comunicazioni integrative a distanza di mesi per correggere i dati. La Corte d'Appello ha giudicato illegittimo il recesso, riconoscendo al dipendente un risarcimento di quindici mensilità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e rigettato il ricorso aziendale. I giudici hanno stabilito che l'informativa finale del licenziamento collettivo deve essere unica, trasparente e tempestiva, vietando qualsiasi parcellizzazione o rettifica tardiva dell'elenco degli esuberi.
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Licenziamento collettivo nullo: elenchi tardivi e maxi indennizzo
Un'azienda di vigilanza ha avviato un licenziamento collettivo per centinaia di dipendenti. Il datore di lavoro ha inviato agli uffici competenti e ai sindacati una comunicazione iniziale priva dei nomi specifici dei lavoratori da espellere. In seguito, la società ha trasmesso integrazioni parziali e tardive, ben oltre il termine perentorio di sette giorni. Il dipendente ha impugnato il recesso contestando la violazione degli obblighi informativi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo per difetto di trasparenza e frammentazione delle comunicazioni. I giudici hanno respinto il ricorso dell'azienda, convalidando l'indennità risarcitoria di venti mensilità a favore del lavoratore e condannando la società al rimborso integrale delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: due società e un solo datore reale
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro formale e un'altra azienda collegata costituivano un unico centro di imputazione di interessi e un'unica struttura aziendale. Di conseguenza, la selezione degli esuberi per il licenziamento collettivo doveva considerare la platea complessiva dei dipendenti di entrambe le società, non solo di quella formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il pagamento di un'indennità risarcitoria. Il risarcimento è stato calcolato fino a un massimo di dodici mensilità, tenendo conto di quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative svolte nel periodo di estromissione. Il ricorso delle società è stato integralmente rigettato.
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Licenziamento collettivo: rinuncia in Cassazione e reintegra
Una società di navigazione aerea intima un licenziamento collettivo a un proprio dipendente. I giudici di merito dichiarano illegittimo il recesso, accertando l'esistenza di un unico complesso aziendale tra le società coinvolte, e ordinano la reintegrazione e il risarcimento del lavoratore. Le società impugnano la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, i liquidatori delle imprese rinunciano formalmente al ricorso. La Suprema Corte prende atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio. I giudici chiariscono inoltre che la rinuncia all'impugnazione non comporta l'obbligo di versare il doppio contributo unificato, poiché tale misura sanzionatoria si applica soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude la collegata
Un dipendente ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda. Il lavoratore ha sostenuto che la procedura doveva coinvolgere anche i dipendenti di una società collegata. Le due aziende gestivano infatti l'attività come un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno accertato la sostanziale unicità della struttura aziendale. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da selezionare per il licenziamento collettivo doveva comprendere l'organico di entrambe le società. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso delle aziende. La decisione ha confermato la reintegrazione del lavoratore e la condanna al risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo nel gruppo: la Cassazione tutela la dipendente
Un gruppo aziendale del settore aereo ha avviato una procedura di licenziamento collettivo riducendo l'organico soltanto all'interno della società madre formalmente datrice di lavoro. La Lavoratrice ha impugnato il recesso sostenendo l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con un'altra società consociata. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura. Quando più imprese collegate costituiscono un'unica struttura organizzativa e decisionale, la comparazione dei dipendenti in esubero deve riguardare la totalità del personale di tutte le società coinvolte. I giudici hanno quindi confermato il diritto della Lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo il ricorso aziendale.
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Licenziamento collettivo e criteri di scelta: tutele attive
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento subito dopo la cessazione di un appalto di ristorazione. L'Azienda aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare ai soli addetti del servizio soppresso, senza stringere un accordo sindacale né valutare l'equivalenza delle mansioni con altri settori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della dipendente, chiarendo le regole sul licenziamento collettivo e criteri di scelta. La Suprema Corte ha stabilito che la riduzione del personale non può essere circoscritta a un solo appalto se la lavoratrice possiede qualifiche equivalenti a quelle dei colleghi impiegati in altre strutture dell'impresa. L'azienda deve applicare tutti i criteri legali di selezione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio per una nuova decisione.
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Licenziamento collettivo: appalto perso ma dipendente reintegrato
Un'azienda di servizi ha intimato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti per l'assistenza agli anziani, licenziando direttamente tutti i dipendenti addetti a tali servizi. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso perché l'azienda non ha effettuato alcuna comparazione tra i dipendenti licenziati e gli altri lavoratori con mansioni fungibili nell'intero complesso aziendale. La Suprema Corte ha chiarito che la sola cessazione di un appalto non esonera il datore di lavoro dall'applicare i criteri di scelta su base aziendale, a meno che non dimostri l'infungibilità professionale dei lavoratori coinvolti già nella comunicazione iniziale di avvio della procedura. L'azienda ha perso il ricorso ed è stata condannata a reintegrare la dipendente e a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli automatici per fine appalto
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente i dipendenti impiegati in quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che, anche in caso di chiusura di un singolo appalto, la scelta dei dipendenti da licenziare non può limitarsi automaticamente a quel settore. Il datore di lavoro deve comparare tutti i lavoratori con professionalità equivalente nell'intero complesso aziendale, a meno che non dimostri l'assoluta infungibilità delle mansioni o non indichi motivi specifici nella comunicazione iniziale ai sindacati.
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Licenziamento collettivo: stop ai criteri se l’azienda chiude
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda a seguito della cessazione totale dell'attività per perdite economiche. La ricorrente lamentava la violazione dei criteri di scelta e la mancata comunicazione dei motivi individuali del recesso, oltre a contestare una precedente cessione di ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che, in caso di chiusura totale dell'azienda con licenziamento di tutto il personale, i criteri di scelta diventano irrilevanti. Inoltre, l'obbligo di motivazione individuale non sussiste nel licenziamento collettivo, essendo sufficiente l'informativa alle rappresentanze sindacali. Infine, la lavoratrice non poteva rivendicare il trasferimento nel ramo d'azienda ceduto, poiché operava in una sede geografica diversa da quella interessata dalla cessione.
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Licenziamento collettivo: la forma societaria cede alla realtà
Il Lavoratore ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla sua formale datrice di lavoro, una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra questa e un'altra società del gruppo, dichiarando illegittimo il recesso perché la platea dei lavoratori da licenziare non aveva incluso i dipendenti di entrambe le aziende. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando che, in presenza di un'unica struttura aziendale, la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i lavoratori del gruppo. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore) deve essere provato dal datore di lavoro e va detratto dal danno complessivo prima di applicare il tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie.
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Licenziamento collettivo: il gruppo unico batte la forma societaria
Un'assistente di volo ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla sua compagnia aerea. I giudici hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra due società del gruppo, estendendo la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso perché la procedura non ha coinvolto l'intero personale del gruppo integrato. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti altrove) va sottratto dal danno complessivo effettivo e non direttamente dal tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Licenziamento collettivo: due aziende distinte, un solo datore
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento intimato a una lavoratrice nell'ambito di una procedura di mobilità. I giudici hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra due compagnie aeree formalmente distinte, ma integrate a livello gestionale e operativo. Di conseguenza, la platea dei dipendenti da considerare per gli esuberi doveva comprendere il personale di entrambe le società. Il licenziamento collettivo è stato quindi dichiarato illegittimo per la violazione dei criteri di scelta. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che spetta al datore di lavoro provare i guadagni alternativi percepiti dal dipendente (aliunde perceptum) per ridurne il risarcimento, il quale non può comunque superare le dodici mensilità. Vince la lavoratrice, che ottiene la reintegrazione e il risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo: il finto gruppo non evita la reintegra
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua azienda. I giudici accertano che la società datrice di lavoro e un'altra consociata costituiscono in realtà un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere l'organico di entrambe le società e non solo di quella formale. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del provvedimento e la condanna alla reintegrazione. Inoltre, chiarisce che spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale aliunde perceptum (i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore) per ridurre il risarcimento, il quale va calcolato sull'intero periodo di estromissione prima di applicare il tetto massimo di dodici mensilità.
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Licenziamento collettivo: il gruppo societario unito perde la causa
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea nei confronti di un assistente di volo. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale compenetrazione di attività e personale. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva coinvolgere i dipendenti di entrambe le società e non solo quelli della formale datrice di lavoro. La Suprema Corte ha inoltre chiarito le regole sull'aliunde perceptum (i guadagni ottenuti dal lavoratore presso altri datori dopo il licenziamento): spetta all'azienda provarli e questi vanno sottratti dal danno complessivo prima di applicare il tetto massimo del risarcimento di dodici mensilità. Il ricorso delle società è stato rigettato.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia costa caro alle aziende
Un lavoratore impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua azienda. I giudici di merito accertano che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da licenziare doveva includere i dipendenti di entrambe le società. Il licenziamento viene dichiarato illegittimo, con ordine di reintegrazione e risarcimento. Le società propongono ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, presentano formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara estinto il processo per rinuncia e condanna le società a pagare le spese di giudizio in favore del lavoratore, applicando il principio di causalità e rilevando che, anche in base alla soccombenza virtuale, il ricorso sarebbe stato rigettato.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia aziendale dà la vittoria
Un lavoratore impugna il licenziamento collettivo intimato da una società di trasporto aereo. Il giudice accerta che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituiscono un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da licenziare doveva includere i dipendenti di entrambe le società. Il licenziamento viene dichiarato illegittimo, con ordine di reintegrazione e risarcimento. Le società propongono ricorso in Cassazione ma, successivamente, presentano formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo e condanna le società al pagamento delle spese legali. La decisione di appello a favore del lavoratore diventa così definitiva.
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