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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: la comunicazione tardiva costa caro
L'Azienda ha avviato un licenziamento collettivo ma ha inviato la comunicazione finale con l'elenco dei dipendenti licenziati oltre il termine di sette giorni e in modo frammentato, omettendo inizialmente alcuni nominativi. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento, condannando l'Azienda a pagare otto mensilità di indennità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che il termine di sette giorni per la comunicazione dei lavoratori licenziati è perentorio e non può essere parcellizzato. La comunicazione deve essere unica e completa per garantire la trasparenza e permettere ai sindacati e ai lavoratori di controllare la correttezza dei criteri di scelta.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta in un solo reparto
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo alle Lavoratrici impiegate in un appalto di assistenza anziani ormai cessato. L'Azienda riteneva che la soppressione del servizio giustificasse la scelta automatica delle addette, senza necessità di compararle con gli altri dipendenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la sola chiusura di un reparto non consente di limitare la scelta ai soli addetti di quel settore, a meno che non venga provata la loro specifica infungibilità professionale e che tale limitazione sia stata motivata dettagliatamente nella comunicazione iniziale ai sindacati.
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Licenziamento collettivo: appalto perso ma la reintegra è salva
Un'azienda di servizi ha intimato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani, licenziando direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione, decisione ora confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli addetti del servizio cessato, senza prima confrontare la loro professionalità con quella degli altri dipendenti dell'azienda (fungibilità). Per restringere la platea dei licenziabili, l'azienda avrebbe dovuto motivare dettagliatamente tale scelta fin dall'avvio della procedura, dimostrando l'infungibilità dei profili. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Appalto perso, nullo il licenziamento collettivo: reintegra
Un'azienda di servizi ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la perdita di un appalto non giustifica l'automatica esclusione dal confronto degli altri dipendenti. Il datore di lavoro deve sempre dimostrare l'infungibilità professionale dei lavoratori licenziati rispetto al resto del personale aziendale e indicare chiaramente i motivi di tale limitazione sin dall'avvio della procedura. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se la sede è unica
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a un dipendente. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali. I giudici hanno accertato che le competenze del lavoratore erano fungibili con quelle dei colleghi di altre sedi e che il passaggio ad altri settori non richiedeva una formazione complessa. La Suprema Corte ha chiarito che l'illegittima limitazione della platea dei licenziabili costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, ha confermato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo il ricorso dell'Azienda e condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
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Licenziamento collettivo: la sede chiude ma la reintegra è totale
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa esclusivamente a una singola sede locale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso: non è possibile restringere la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede se le mansioni sono identiche e fungibili rispetto a quelle dei colleghi di altre sedi nazionali. La Suprema Corte ha chiarito che i costi di un eventuale trasferimento o la distanza geografica non giustificano questa esclusione. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria, con il diritto del Lavoratore a riprendere il proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento economico. L'Azienda è stata condannata anche al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento collettivo: sede singola ma confronto nazionale
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta del personale da mandare a casa a una sola sede, senza giustificare adeguatamente tale restrizione nella comunicazione iniziale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano specifiche e motivate esigenze tecnico-produttive indicate sin da subito. La violazione di questa regola comporta l'applicazione della tutela reintegratoria.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo a Il Lavoratore escludendolo dal confronto con i colleghi di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che la platea dei lavoratori da licenziare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano specifiche esigenze tecniche o organizzative comunicate tempestivamente ai sindacati. La semplice distanza geografica o i costi di un eventuale trasferimento non giustificano la limitazione della platea a una singola sede. Di conseguenza, la violazione dei criteri di scelta determina l'applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso dell'Azienda è stato rigettato, confermando il diritto del dipendente a riprendere il proprio posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittimo il taglio di una sola sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente della sede di L'Aquila. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali senza una reale giustificazione organizzativa. I giudici hanno accertato che i dipendenti di L'Aquila possedevano competenze del tutto comparabili e fungibili con quelle dei colleghi di altre sedi. Di conseguenza, la limitazione territoriale della platea dei licenziabili ha violato i criteri di scelta previsti dalla legge. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, stabilendo che la violazione dei criteri di scelta comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena e non della semplice indennità monetaria.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli limitati a una sola sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare alla sola sede locale, escludendo le altre sedi nazionali senza una reale giustificazione tecnica. I giudici hanno accertato che le professionalità del lavoratore erano del tutto simili e fungibili rispetto a quelle dei colleghi di altre sedi. La limitazione geografica della platea dei lavoratori, motivata solo dal risparmio sui costi di trasferimento, viola i criteri di scelta previsti dalla legge. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro e di risarcirgli i danni subiti.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia al ricorso salva il posto
Due società di trasporto aereo impugnano la sentenza d'appello che le aveva condannate a reintegrare una dipendente a seguito di un licenziamento collettivo illegittimo. Durante il giudizio di Cassazione, le società, nel frattempo poste in liquidazione, depositano formale rinuncia al ricorso. La lavoratrice prende atto della rinuncia e chiede la condanna alle spese. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo. Di conseguenza, la sentenza di appello passa in giudicato, confermando in via definitiva la reintegra della lavoratrice e il risarcimento del danno. Le società rinuncianti vengono inoltre condannate a pagare le spese legali del giudizio di legittimità.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara l'illegittimità del provvedimento, ordinando il reintegro e il risarcimento del danno a carico di due società collegate. Le aziende propongono ricorso in Cassazione ma, successivamente, scelgono di presentare formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Poiché la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace, la sentenza d'appello diventa definitiva. Tuttavia, non essendoci stato un accordo transattivo tra le parti, le società rinuncianti vengono condannate a pagare le spese legali in favore dei difensori della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia al ricorso blinda la reintegra
Due società di trasporto aereo hanno impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di una dipendente, ordinandone la reintegrazione. Nel corso del giudizio di Cassazione, le società ricorrenti hanno depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. Di conseguenza, la sentenza d'appello è passata in giudicato, rendendo definitiva la reintegrazione della lavoratrice. Non essendoci stato un accordo transattivo tra le parti, la Corte ha condannato le società rinuncianti al pagamento delle spese processuali in favore dei difensori della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: l’errore dell’azienda salva la lavoratrice
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a una lavoratrice. La Corte d'Appello aveva annullato il provvedimento per due motivi autonomi: la mancata produzione in giudizio della comunicazione di avvio della procedura e l'irrazionalità dei criteri di scelta, che apparivano discriminatori dato che le mansioni della dipendente non erano state soppresse ed ella vantava una maggiore anzianità. L'azienda ha impugnato la decisione in Cassazione, ma ha omesso di contestare il primo motivo relativo alla mancata produzione del documento. I giudici di legittimità hanno quindi rigettato il ricorso, stabilendo che quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, la mancata impugnazione di una sola di esse rende inammissibile l'intero ricorso. La lavoratrice ottiene così la reintegrazione e il risarcimento.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli se l’azienda assume
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea e la nullità del recesso intimato a una lavoratrice nel periodo protetto per matrimonio. I giudici hanno accertato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, illegittimamente limitati a livello locale anziché nazionale, e l'acquisizione di nuovo personale in concomitanza con la procedura di esubero. Inoltre, in caso di trasferimento d'azienda in crisi, l'accordo sindacale non può escludere il passaggio automatico dei dipendenti all'impresa acquirente. Di conseguenza, la Corte ha respinto i ricorsi delle società, confermando l'obbligo di reintegrare le lavoratrici e di risarcire i danni in solido.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se i criteri sono errati
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda di trasporti aerei a un dipendente con mansioni di supporto vendite. La Corte d'Appello aveva accertato la violazione dei criteri di scelta geografici, poiché il ruolo del lavoratore non era in esubero e un'altra dipendente era stata assegnata alle medesime mansioni. L'azienda ha fatto ricorso sostenendo che la violazione dei criteri di scelta dovesse comportare solo un risarcimento economico e non la reintegrazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la violazione dei criteri di scelta nei casi di licenziamento collettivo comporta l'annullamento del recesso e la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un'indennità risarcitoria fino a dodici mensilità. Il lavoratore ottiene così la conferma definitiva del suo diritto a riprendere il servizio.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Due lavoratrici aeroportuali impugnano il licenziamento intimato dall'azienda cedente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso per violazione dei criteri di scelta, avendo l'azienda limitato irragionevolmente il confronto al solo scalo di Milano-Linate invece che all'intero territorio nazionale. Ordina quindi la reintegra alle dipendenze dell'azienda cessionaria. La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento collettivo e l'obbligo di reintegra. Tuttavia, accoglie il ricorso della cessionaria in amministrazione straordinaria limitatamente alla condanna al risarcimento del danno: le pretese economiche contro una società in procedura concorsuale vanno infatti azionate davanti al giudice fallimentare e non davanti al giudice del lavoro, dichiarando la domanda risarcitoria improcedibile in questa sede.
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Licenziamento collettivo: posto salvo ma risarcimento bloccato
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di due lavoratrici aeroportuali, avvenuto all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La società cedente aveva limitato illegittimamente la scelta del personale da licenziare a una singola unità produttiva, senza dimostrare reali esigenze organizzative che impedissero il confronto con i dipendenti a livello nazionale. La Suprema Corte ha confermato il diritto alla reintegrazione delle lavoratrici presso la società cessionaria. Tuttavia, ha accolto il ricorso di quest'ultima, nel frattempo entrata in amministrazione straordinaria, dichiarando improcedibile la richiesta di risarcimento economico davanti al giudice del lavoro: tale pretesa economica deve essere infatti avanzata esclusivamente davanti al giudice fallimentare per garantire la parità tra tutti i creditori.
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Licenziamento collettivo: reintegra anche in caso di cessione
Una lavoratrice viene licenziata all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea, la cui attività viene successivamente trasferita a un'altra società. I giudici di merito dichiarano l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, non potendo limitare la selezione a singole unità senza giustificazione. Ordinano quindi la reintegrazione della dipendente presso l'azienda acquirente. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. La Corte chiarisce che il trasferimento d'azienda in stato di crisi non permette di escludere il passaggio dei lavoratori all'acquirente, ma consente solo modifiche alle condizioni di lavoro.
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Licenziamento collettivo: criteri vaghi e risarcimento al lavoratore
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente addetto al settore contazione banconote. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il provvedimento perché la comunicazione finale conteneva criteri di scelta troppo generici. In particolare, il riferimento a competenze complete e totalizzanti è stato ritenuto una mera clausola di stile, che impediva di comprendere i punteggi attribuiti e di confrontare le posizioni dei lavoratori. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l'illegittimità del licenziamento. I giudici hanno ribadito che l'onere di provare la corretta applicazione dei criteri di scelta grava interamente sul datore di lavoro, il quale deve fornire indicazioni specifiche e verificabili, a tutela sia dei diritti individuali del lavoratore sia delle prerogative sindacali.
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