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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: legittima la chiusura della sede
Un gruppo di dipendenti ha impugnato il licenziamento collettivo intimato da una nota società di telecomunicazioni, lamentando l'illegittimità della procedura, la mancata applicazione del repechage e l'errata selezione del personale da mandare a casa. La Corte d'Appello ha rigettato le domande dei lavoratori, ritenendo corretta la chiusura del sito produttivo e la trasparenza della comunicazione sindacale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che il controllo del tribunale deve limitarsi alla regolarità formale della procedura, senza poter sindacare le scelte strategiche e organizzative dell'imprenditore, come la chiusura di una specifica sede. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: nullo se elusivo
Un'azienda ha intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un dipendente subito dopo la chiusura di una procedura di licenziamento collettivo. Il provvedimento si basava sulle medesime ragioni economiche della procedura collettiva, ma senza applicare i criteri di scelta e comparazione previsti dalla legge per tutare i lavoratori. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del recesso, qualificandolo come una frode alla legge. I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro non può aggirare le garanzie sindacali e i criteri di selezione collettivi ricorrendo a successivi licenziamenti individuali basati sulle stesse motivazioni. L'azienda è stata condannata al pagamento delle spese processuali, sancendo la piena vittoria del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: azienda perde per poca trasparenza
L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di due dipendenti per incompletezza informativa della comunicazione di avvio della procedura di mobilità. L'Azienda lamentava anche l'errata applicazione del rito ordinario anziché del rito Fornero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata conversione del rito non invalida il processo se non arreca un concreto pregiudizio alla difesa. Inoltre, ha ribadito l'illegittimità del licenziamento collettivo poiché la comunicazione iniziale non specificava i motivi per cui la riduzione del personale era limitata a un solo stabilimento, impedendo un trasparente confronto sindacale. I lavoratori ottengono la reintegrazione e il risarcimento.
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Licenziamento collettivo: due ditte diverse, un solo reintegro
Un assistente di volo è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva considerare i dipendenti di entrambe le società e non solo della ditta formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre ribadito che spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale ricollocazione del dipendente presso terzi per ridurre il risarcimento dovuto.
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Licenziamento collettivo: l’errore del gruppo costa la reintegra
Due società del settore aereo, formalmente distinte ma operanti come un unico centro di imputazione, hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei lavoratori in esubero a una sola di esse. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, stabilendo che la platea dei lavoratori da considerare doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società, data la sostanziale unicità aziendale. La Corte ha inoltre chiarito le modalità di calcolo del risarcimento, confermando la reintegrazione del dipendente e respingendo il ricorso delle aziende.
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Licenziamento collettivo: due aziende ma il datore è unico
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo avviato dalla sua azienda formale. I giudici accertano che l'azienda e un'altra società collegata costituiscono in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento. Inoltre, accoglie il ricorso della lavoratrice sul calcolo del risarcimento: l'aliunde percipiendum (quanto si sarebbe potuto guadagnare altrove) va sottratto dal danno totale effettivo prima di applicare il tetto massimo di dodici mensilità, e non direttamente da quest'ultimo. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la somma spettante alla lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo ha contestato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno dichiarato l'illegittimità del provvedimento poiché la società datrice di lavoro e un'altra consociata costituivano, nei fatti, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, confermando la reintegrazione del lavoratore e precisando le regole per il calcolo del risarcimento del danno, confermando che i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore (aliunde perceptum) vanno provati dal datore di lavoro e non possono ridurre il risarcimento oltre i limiti di legge.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia e paga le spese
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda, sostenendo che la selezione dei dipendenti da licenziare dovesse considerare anche un'altra società del gruppo, configurando un unico centro di imputazione. La Corte d'Appello le dà ragione, ordinando la reintegrazione e il risarcimento. Le società del gruppo propongono ricorso in Cassazione ma, successivamente, notificano la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara quindi estinto il processo per rinuncia, confermando di fatto la decisione d'appello favorevole alla lavoratrice. Le aziende rinuncianti vengono inoltre condannate al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della lavoratrice, non avendo quest'ultima accettato la rinuncia senza spese.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia dell’azienda salva il posto
Una lavoratrice del settore aereo impugna il proprio licenziamento, intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara l'illegittimità del provvedimento, rilevando l'esistenza di un unico centro di imputazione tra la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte d'Appello ordina quindi la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le società ricorrono in Cassazione ma successivamente notificano la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le aziende al pagamento delle spese legali. La sentenza d'appello passa così in giudicato, confermando la reintegrazione della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia aziendale salva il posto
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua società datrice di lavoro. La Corte d'Appello dichiara l'illegittimità del recesso, accertando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le aziende. La Corte d'Appello ordina la reintegrazione e il risarcimento. Le società propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia e condanna le società al pagamento delle spese legali in favore della lavoratrice. La decisione d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo diventa così definitiva, confermando la vittoria della lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua azienda. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il provvedimento perché la platea dei lavoratori da considerare doveva includere anche i dipendenti di un'altra società del gruppo, configurando un unico centro di imputazione. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, ma ha successivamente notificato la rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando l'illegittimità del licenziamento e condannando l'azienda al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia aziendale dà la vittoria
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dalla sua azienda. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, rilevando un unico centro di imputazione tra due società del gruppo e ordinando la reintegrazione. La platea dei lavoratori andava infatti calcolata sull'intero gruppo e non solo sulla singola società formale. Le aziende propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo per rinuncia, confermando in via definitiva l'illegittimità del licenziamento collettivo e condannando le società al pagamento delle spese processuali, ritenendo comunque infondati i motivi di ricorso presentati.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Il Lavoratore viene licenziato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo durante un trasferimento d'azienda tra la Società Cedente e la Società Cessionaria in amministrazione straordinaria. Il Lavoratore contesta la violazione dei criteri di scelta, dimostrando di possedere qualifiche superiori rispetto ai colleghi trattenuti. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e il diritto alla reintegrazione del dipendente, stabilendo che il trasferimento d'azienda comporta il passaggio automatico del personale anche in caso di crisi aziendale. Tuttavia, accoglie il ricorso della Società Cessionaria sulla richiesta economica: la domanda di risarcimento danni è improcedibile davanti al giudice del lavoro e deve essere presentata al giudice fallimentare.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Un gruppo di lavoratori ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda, contestando la limitazione della platea dei licenziandi a specifiche sedi e l'infungibilità delle loro mansioni rispetto ad altri colleghi. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la procedura, evidenziando che la distanza geografica tra le sedi rendeva antieconomici i trasferimenti e che le mansioni dei ricorrenti (operatori inbound) non erano fungibili con quelle degli operatori outbound. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo sindacale può legittimamente circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare in base a criteri oggettivi e razionali, come le specifiche esigenze tecnico-produttive aziendali. Di conseguenza, i lavoratori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: rito errato ma il lavoratore vince
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente a seguito di una procedura di mobilità limitata a un singolo stabilimento. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento con rito ordinario invece del rito Fornero. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento per carenza di informazioni nella comunicazione di avvio della procedura e ha ordinato la reintegrazione del dipendente, anche in altre sedi aziendali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che l'errore sul rito processuale non comporta la decadenza dell'azione se non causa un reale pregiudizio alla difesa. Inoltre, ha ribadito l'obbligo di reintegrazione generica in azienda in caso di chiusura della sede originaria e ha respinto la richiesta di riduzione del risarcimento per aliunde perceptum poiché priva di prove specifiche. Vince il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella il ricorso
Un'azienda ha avviato una procedura di mobilità sfociata nel licenziamento collettivo di nove dipendenti. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimi i licenziamenti a causa di gravi vizi di comunicazione alle autorità e ai sindacati, condannando l'azienda a risarcire i lavoratori con diciotto mensilità. La società ha proposto ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, ha depositato un atto di formale rinuncia al ricorso, accettato dai lavoratori con accordo di compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia, rendendo definitiva la condanna risarcitoria a carico dell'azienda.
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Licenziamento collettivo: no a comunicazioni a rate
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo inviando una prima comunicazione priva dei nominativi esatti dei lavoratori da licenziare, seguita da successive rettifiche e liste parziali. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro condannando l'Azienda a pagare un'indennità risarcitoria di venti mensilità, ritenendo la comunicazione iniziale incompleta e illegittimamente frammentata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la comunicazione finale prevista dalla legge deve essere unica, esaustiva e tempestiva, per garantire trasparenza e controllo. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa e deve pagare anche le spese legali.
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Licenziamento collettivo: no a limiti geografici arbitrari
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di ristrutturazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento, stabilendo che la platea dei lavoratori comparabili non può essere ristretta arbitrariamente senza motivazioni dettagliate nella comunicazione iniziale. Di conseguenza, il datore di lavoro è stato condannato a reintegrare il dipendente e a risarcirgli i danni. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la tutela reintegratoria per violazione dei criteri di scelta.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella la causa in Cassazione
Un'azienda di telecomunicazioni ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di un dipendente. La Corte territoriale aveva ordinato la reintegra del lavoratore poiché l'azienda aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a singole sedi senza giustificazione. Prima dell'udienza in Cassazione, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole firmando un verbale di conciliazione in sede sindacale. Di conseguenza, la società ha rinunciato al ricorso e il lavoratore ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, ponendo fine alla controversia senza alcuna pronuncia sulle spese di lite.
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Licenziamento collettivo: la Cassazione ordina la reintegra
Un'azienda ha avviato un licenziamento collettivo per ristrutturazione, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intera società. Un dipendente ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno chiarito che, se la riorganizzazione coinvolge tutta l'azienda, la selezione dei lavoratori non può essere limitata arbitrariamente a singole sedi senza motivi oggettivi comunicati ai sindacati. Di conseguenza, la Corte ha confermato il diritto del lavoratore a essere reintegrato nel proprio posto di lavoro e a ricevere un risarcimento, respingendo definitivamente il ricorso dell'azienda.
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