Una Lavoratrice ha contestato il suo **licenziamento collettivo**, ritenendolo illegittimo per l'errata applicazione dei criteri di scelta da parte dell'Azienda, in un contesto di trasferimento d'azienda e successiva amministrazione straordinaria. La Corte d'Appello aveva riconosciuto l'illegittimità del licenziamento e condannato l'Azienda al risarcimento e alla reintegrazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dei criteri di selezione del personale in esubero, ma ha dichiarato improcedibile la domanda di condanna risarcitoria contro l'Azienda in amministrazione straordinaria. Questo significa che le pretese economiche contro un'azienda in tale stato devono essere gestite dal giudice concorsuale, non dal giudice del lavoro. La Lavoratrice ha vinto sull'illegittimità del licenziamento, ma dovrà far valere il suo credito in sede concorsuale.
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