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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: legittimo se si taglia l’intero reparto
Una lavoratrice con qualifica di collaboratore amministrativo impugna il licenziamento collettivo intimatole da una clinica privata. L'azienda aveva soppresso l'intero reparto amministrativo per esternalizzare il servizio e rientrare nei parametri di accreditamento della Regione. La Corte di Cassazione conferma la legittimità del provvedimento. I giudici chiariscono che la scelta imprenditoriale di riorganizzare l'attività non è sindacabile nel merito. Inoltre, quando viene eliminato un intero settore, il datore di lavoro non deve applicare i criteri di scelta comparativi con altri reparti, a meno che il dipendente non dimostri la propria fungibilità in mansioni diverse. La lavoratrice perde definitivamente il ricorso e il licenziamento resta valido.
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Licenziamento collettivo: risarcito l’errore ma niente favori
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma ha inviato in modo frammentato e incompleto le comunicazioni obbligatorie ai sindacati e agli uffici del lavoro. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando anche il mancato computo della propria anzianità convenzionale concordata in precedenza. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. La Corte ha stabilito che la comunicazione finale dei licenziati deve essere unica, tempestiva e completa entro sette giorni, a pena di inefficacia. Inoltre, ha chiarito che l'anzianità convenzionale non può essere usata come criterio di scelta per i licenziamenti, poiché priva di oggettività e discriminatoria per gli altri dipendenti. Il Lavoratore ottiene quindi la conferma del risarcimento di diciotto mensilità, ma senza reintegra.
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Licenziamento collettivo: elenchi tardivi e dipendente risarcita
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a una dipendente, ma ha inviato la comunicazione finale obbligatoria in modo incompleto e frammentato. La prima nota, inviata prima dei licenziamenti, non conteneva i nominativi dei lavoratori coinvolti, mentre gli elenchi successivi sono stati trasmessi oltre il termine di legge. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il recesso, condannando l'azienda a pagare diciotto mensilità di indennità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del datore di lavoro. I giudici hanno chiarito che la comunicazione dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta deve essere unica, trasparente e inviata tassativamente entro sette giorni dal primo licenziamento, per garantire il controllo dei sindacati e non compromettere i diritti di difesa del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: sì al risarcimento, no ai favoritismi
La Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda di vigilanza a un lavoratore. L'azienda aveva violato le regole procedurali inviando una comunicazione tardiva e incompleta sui criteri di scelta e sui nominativi dei dipendenti in esubero. La Corte ha chiarito che la comunicazione finale deve essere unica, trasparente e inviata entro il termine perentorio di sette giorni dal primo recesso. Inoltre, i giudici hanno respinto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'anzianità convenzionale (derivante da un accordo individuale) non può essere utilizzata come criterio di scelta per la selezione dei lavoratori da licenziare, poiché priva di oggettività e lesiva della parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, confermando il diritto del lavoratore a ricevere un'indennità risarcitoria di diciotto mensilità.
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Licenziamento collettivo: l’accordo sindacale batte il ricorso
Un gruppo di dipendenti ha impugnato il licenziamento collettivo intimato da un'azienda. Il Tribunale ha inizialmente annullato i licenziamenti ordinando la reintegrazione. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo legittima la limitazione dei licenziamenti alla sola sede di Roma grazie a un accordo sindacale. I lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali e l'irrazionalità dei criteri di scelta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili e infondati i motivi sollevati. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, confermando la legittimità del licenziamento collettivo limitato a una singola unità produttiva in presenza di un accordo sindacale specifico.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo intimato da un'azienda di telecomunicazioni, contestando la legittimità dei criteri di scelta e la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha stabilito che è legittimo limitare la selezione dei dipendenti da licenziare a specifiche unità produttive se vi sono ragioni tecnico-organizzative oggettive, come l'insostenibilità economica di trasferimenti di massa. Inoltre, ha confermato l'infungibilità tra operatori inbound (lavoratori subordinati) e outbound (collaboratori esterni), escludendo la necessità di una comparazione tra queste due categorie. L'azienda vince la causa e la lavoratrice è condannata a pagare le spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere sedi non in crisi
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda, lamentando la violazione dei criteri di scelta e l'omessa comparazione con colleghi di altre sedi o reparti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che l'azienda può legittimamente limitare la platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive in crisi, purché sussistano ragioni oggettive e le mansioni dei dipendenti esclusi non siano fungibili (interscambiabili) con quelle dei licenziati. Nel caso specifico, la distinzione tra operatori addetti a servizi diversi e la distanza geografica tra le sedi giustificavano la scelta aziendale. Di conseguenza, il licenziamento collettivo è stato ritenuto pienamente valido e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento, intimato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una grande azienda di telecomunicazioni. La lavoratrice contestava la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare ad alcune specifiche sedi e la mancata indicazione dei punteggi individuali nella comunicazione di recesso. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi i criteri di scelta concordati con i sindacati e giustificata la limitazione geografica per ragioni economiche e organizzative. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando definitivamente il ricorso della lavoratrice. La Suprema Corte ha chiarito che è legittimo limitare la platea dei licenziamenti a singole unità produttive se vi sono ragioni oggettive e che la comunicazione non deve necessariamente contenere i punteggi di tutti i dipendenti non licenziati.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia che salva la lavoratrice
Una Lavoratrice, assistente di volo, impugna il proprio licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le Società datori di lavoro propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente notificano la formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia, confermando implicitamente la decisione d'appello favorevole alla Lavoratrice. Le Società ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della Lavoratrice, in quanto la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'estinzione, ma comporta l'obbligo di rifondere i costi legali causati dall'impugnazione.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo, intimato da due società formalmente distinte ma operanti come un unico gruppo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, accertando l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le aziende, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le società ricorrono in Cassazione ma, prima della decisione, presentano formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le aziende al pagamento delle spese legali. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici confermano che il ricorso sarebbe stato comunque respinto, validando la tutela della lavoratrice e l'illegittimità del licenziamento collettivo.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Le Società Datrici di Lavoro hanno impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di una dipendente, ordinandone la reintegrazione. La Corte d'Appello aveva accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società del gruppo. Prima della decisione della Cassazione, le aziende hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha condannato le società rinuncianti al pagamento delle spese di giudizio in favore della lavoratrice. La condanna alle spese si basa sul principio della soccombenza virtuale, poiché i motivi di ricorso delle aziende sarebbero stati comunque rigettati alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità solidale del gruppo societario.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società di trasporto aereo strettamente collegate, ottiene in appello la reintegra nel posto di lavoro. I giudici di merito accertano infatti l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due imprese. Le società propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano formalmente. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici supremi condannano le aziende al pagamento delle spese di giudizio in favore del lavoratore. La Cassazione conferma che, in base ai precedenti, il ricorso delle società sarebbe stato comunque respinto, convalidando l'illegittimità del licenziamento e il diritto del dipendente alla reintegrazione e al risarcimento.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia che conferma la vittoria
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo intimato da due società collegate del settore aereo. La Corte d'Appello accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le imprese, dichiara illegittimo il recesso e ordina la reintegrazione. Le società propongono ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, depositano formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le società al pagamento delle spese di giudizio. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici rilevano che il ricorso sarebbe stato comunque rigettato, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo e la correttezza della reintegrazione disposta nei precedenti gradi.
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Licenziamento collettivo: reintegra contro indennizzo economico
L'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, lasciando a casa diversi dipendenti. I Lavoratori hanno impugnato il provvedimento, lamentando che la comunicazione finale non indicava i punteggi specifici e i carichi di famiglia utilizzati per la scelta. La Corte d'Appello ha ritenuto questa mancanza un semplice errore formale, concedendo solo un risarcimento economico. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che l'assenza di dati chiari e comparativi impedisce ai dipendenti di verificare la correttezza della scelta. Questa grave lacuna non è una semplice irregolarità burocratica, ma si traduce in una violazione sostanziale dei criteri di selezione. Di conseguenza, i dipendenti hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e non a un semplice indennizzo in denaro.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una compagnia aerea ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di una assistente di volo, disponendone la reintegrazione. Successivamente, l'azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando la definitività della decisione precedente a favore della lavoratrice. Nonostante la rinuncia, la Suprema Corte ha condannato la società al pagamento delle spese processuali in favore della dipendente, stabilendo che la rinuncia non cancella l'obbligo di rimborsare i costi legali sostenuti dalla controparte per difendersi.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo ritenendolo illegittimo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, accertando che le due società datrici di lavoro costituivano un unico centro di imputazione aziendale, e ha ordinato la reintegrazione. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Tuttavia, poiché la lavoratrice non ha accettato la compensazione delle spese legali, i giudici hanno applicato il principio della soccombenza virtuale. La Cassazione ha condannato le società al pagamento delle spese di giudizio, confermando che il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto e che il licenziamento collettivo era illegittimo.
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Licenziamento collettivo: rinuncia al ricorso ma spese alle aziende
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società collegate, ha ottenuto in appello la reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici di secondo grado hanno infatti accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le imprese. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando la vittoria del lavoratore. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici hanno condannato le aziende al pagamento delle spese legali, poiché il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto in base ai precedenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli al dipendente.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta per competenze
I Lavoratori hanno impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'Azienda, contestando i criteri di scelta basati sulla polivalenza delle mansioni e sulla crisi del settore smartphone. Essi sostenevano inoltre l'esistenza di un unico centro di interessi tra due società collegate per evitare i licenziamenti. La Corte d'Appello ha ritenuto legittimo il provvedimento, evidenziando che la riconversione aziendale verso i pannelli LED richiedeva competenze specifiche possedute solo da alcuni dipendenti formati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Lavoratori, confermando la decisione precedente. I giudici hanno stabilito che i criteri di scelta aziendali erano chiari, oggettivi e coerenti con le esigenze produttive, e che le contestazioni dei dipendenti miravano a una inammissibile rivalutazione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
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Licenziamento collettivo: l’accordo violato reintegra i piloti
Un'azienda di trasporti aerei ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, concordando con i sindacati i criteri per individuare i piloti da mandare via. Tuttavia, l'azienda ha applicato criteri non previsti dall'accordo, come la mobilità volontaria e la creazione di due graduatorie separate per comandanti e primi ufficiali. I piloti licenziati hanno fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che l'accordo sindacale è l'unica fonte per determinare i criteri di scelta. Di conseguenza, la violazione di tali criteri comporta la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, respingendo definitivamente il ricorso dell'azienda.
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Licenziamento collettivo: graduatorie divise e onere della prova
Due dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo per riduzione del personale, contestando i criteri di scelta applicati dall'ente datore di lavoro. I lavoratori lamentavano la creazione di due graduatorie separate per diversi livelli di inquadramento, sostenendo che le mansioni fossero in realtà intercambiabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che, in caso di licenziamento collettivo, spetta ai dipendenti dimostrare la concreta intercambiabilità delle mansioni con colleghi di altri settori o livelli. Inoltre, per contestare la violazione dei criteri di scelta, il lavoratore deve provare che, applicando i criteri corretti, non sarebbe stato licenziato. Di conseguenza, i licenziamenti sono stati ritenuti legittimi e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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