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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: la Cassazione impone la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali. La società non ha spiegato i motivi di questa limitazione nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che restringere la platea dei lavoratori senza una motivazione chiara e preventiva viola i criteri di scelta. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare il dipendente e risarcirgli i danni, poiché non si tratta di un semplice vizio di forma, ma di una grave violazione sostanziale delle regole di selezione.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante la riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la platea dei lavoratori da confrontare deve comprendere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche e organizzative indicate fin dall'inizio. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'obbligo di reintegrare il dipendente nel suo posto di lavoro e di risarcirgli i danni.
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Licenziamento collettivo: la comunicazione a rate costa caro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a un dipendente. La controversia nasce dall'inosservanza delle regole sulla comunicazione finale dei lavoratori licenziati. L'azienda aveva inviato una prima informativa incompleta, priva dei nominativi dei lavoratori in esubero, seguita da successive rettifiche frammentate ben oltre i termini di legge. I giudici hanno chiarito che la comunicazione finale non può essere parcellizzata in più atti, ma deve essere unica, tempestiva e contenere l'elenco definitivo dei dipendenti licenziati e i criteri di scelta applicati. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna dell'azienda al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità in favore del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la fretta dell’azienda salva i lavoratori
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma ha inviato la comunicazione finale obbligatoria ai sindacati e agli uffici del lavoro in modo incompleto e prima ancora di intimare i primi licenziamenti. Successivamente ha inviato elenchi corretti e frammentati oltre i termini di legge. Due dipendenti esclusi inizialmente e poi licenziati hanno impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la comunicazione deve essere unica, trasparente e inviata tassativamente entro sette giorni dai recessi. L'azienda ha perso il ricorso ed è stata condannata a pagare le spese di giudizio e a risarcire i lavoratori.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
L'Azienda ha avviato un licenziamento collettivo riducendo il personale solo in alcune sedi, escludendo il resto del complesso aziendale senza giustificare tale scelta nella comunicazione iniziale ai sindacati. I Lavoratori hanno impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che la platea dei lavoratori da comparare deve riguardare l'intero complesso aziendale. Limitare la scelta a singole sedi senza motivazione viola i criteri di scelta e comporta la reintegrazione dei dipendenti, poiché si tratta di una violazione sostanziale e non di un semplice vizio formale della procedura.
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Licenziamento collettivo: la sede lontana non evita la reintegra
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente, limitando la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi locali, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intera società. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo. I giudici hanno stabilito che la selezione dei dipendenti deve coinvolgere l'intero complesso aziendale, a meno che non vi siano motivate esigenze tecniche che giustifichino una limitazione locale, da indicare subito ai sindacati. La violazione di questa regola equivale a una violazione dei criteri di scelta, che dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso dell'azienda, confermando la vittoria del lavoratore e condannando la società al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra se la sede è una sola
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un dipendente. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede locale, nonostante il piano di riorganizzazione aziendale coinvolgesse l'intero territorio nazionale. I giudici hanno stabilito che escludere ingiustificatamente una parte del personale dal confronto viola i criteri di scelta stabiliti dalla legge. Questa violazione non rappresenta un semplice vizio formale, ma un difetto sostanziale che dà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: reintegra se manca la trasparenza
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda a un lavoratore. L'azienda aveva limitato la scelta dei dipendenti da licenziare solo ad alcune sedi, senza motivare tale scelta nella comunicazione iniziale di avvio della procedura, nonostante il piano di riorganizzazione riguardasse l'intero complesso aziendale. I giudici hanno chiarito che limitare la platea dei lavoratori senza una specifica e provata giustificazione tecnica costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, escludendo che la differenza di tutele rispetto ai licenziamenti individuali sia incostituzionale.
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Licenziamento collettivo: l’accordo cancella il ricorso
Due lavoratori hanno impugnato il licenziamento intimato dall'Azienda nell'ambito di una procedura di mobilità. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo per gravi vizi procedurali nella comunicazione finale, condannando l'Azienda a pagare un'indennità risarcitoria di diciotto mensilità. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione per contestare la decisione. Tuttavia, prima dell'udienza, l'Azienda ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, accettato dai lavoratori con accordo sulla compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, rendendo definitiva la sentenza d'appello favorevole ai lavoratori.
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Licenziamento collettivo: legittime le graduatorie separate
Un dipendente ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'ente di formazione presso cui lavorava per esubero di personale. Il lavoratore contestava la creazione di due graduatorie separate per la scelta dei dipendenti da licenziare, sostenendo che le mansioni fossero interscambiabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che spetta al dipendente dimostrare la concreta equivalenza delle mansioni in caso di inquadramenti diversi. Inoltre, la suddivisione in graduatorie distinte era giustificata dal contratto collettivo applicato. Non essendoci la prova di un danno concreto e diretto subito dal lavoratore a causa dei criteri adottati, il licenziamento collettivo rimane valido ed efficace.
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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: regole e limiti
Un lavoratore, impiegato come necroforo, era stato inizialmente licenziato nell'ambito di una procedura collettiva poi dichiarata inefficace. Successivamente alla reintegrazione, l'azienda ha intimato un nuovo licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della definitiva cessazione dell'appalto del servizio cimiteriale. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando l'illegittimità del recesso e la violazione dell'obbligo di ricollocamento (repechage). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che l'azienda ha dimostrato l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altri settori (porto ed eliporto), in quanto questi erano già saturi e richiedevano brevetti specifici non posseduti dal dipendente. Di conseguenza, il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: due aziende, un solo datore di lavoro
Una lavoratrice del settore aereo ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, sostenendo che le due società del gruppo per cui lavorava costituissero in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. I giudici di merito hanno accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il recesso perché la selezione dei lavoratori da licenziare era stata limitata a una sola delle due aziende, anziché estendersi all'intero organico integrato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle società. La Suprema Corte ha stabilito che, accertata l'integrazione totale tra le imprese, il licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i dipendenti del gruppo. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno senza alcuna detrazione per i redditi successivi, non provati dai datori di lavoro.
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Licenziamento collettivo: il gruppo societario perde in Cassazione
Il Lavoratore è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla sua formale datrice di lavoro, una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società controllante e la controllata costituivano in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, ovvero un unico vero datore di lavoro. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo di quella formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del Lavoratore e il risarcimento del danno. Le aziende hanno perso il ricorso e dovranno pagare anche le spese legali.
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Licenziamento collettivo: quando il gruppo è un unico datore
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo intimato da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere i lavoratori di entrambe le società e non solo di quella formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento e la reintegrazione della lavoratrice, respingendo il ricorso delle società. Inoltre, la Corte ha stabilito che non si può ridurre il risarcimento se il datore di lavoro non allega e prova in modo specifico i guadagni alternativi della lavoratrice fin dal primo grado di giudizio.
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Licenziamento collettivo: due aziende ma un solo datore di lavoro
Una lavoratrice è stata licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo quello della formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle aziende, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo e l'obbligo di reintegrazione della lavoratrice. Ha inoltre stabilito che spetta al datore di lavoro allegare i fatti relativi a eventuali guadagni successivi della lavoratrice per ottenerne la detrazione dal risarcimento.
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Licenziamento collettivo: ko il gruppo societario fittizio
Un lavoratore è stato licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre respinto la richiesta delle società di ridurre il risarcimento, poiché non hanno provato tempestivamente che il lavoratore avesse percepito altri redditi dopo il licenziamento.
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Licenziamento collettivo: nullo il taglio se il gruppo è unico
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea che formava un unico centro di imputazione con un'altra società del gruppo. I giudici di merito hanno dichiarato illegittimo il recesso perché la scelta dei dipendenti da licenziare era stata limitata a una sola azienda, anziché estesa all'intero organico unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società, confermando la reintegrazione e il risarcimento del danno. La Corte ha chiarito che l'integrazione totale tra le imprese rende irrilevante la dimostrazione dell'uso promiscuo del singolo dipendente. Inoltre, ha escluso la riduzione del risarcimento per aliunde perceptum o percipiendum (guadagni alternativi), poiché i datori di lavoro non hanno tempestivamente allegato e provato tali redditi nel primo grado di giudizio.
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Licenziamento collettivo: la sede locale non salva l’azienda
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali, invece di considerare l'intero complesso aziendale. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo poiché l'azienda non ha motivato adeguatamente, nella comunicazione iniziale, le ragioni tecnico-produttive che giustificavano tale limitazione geografica. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni perse nel frattempo. La Corte ha chiarito che la violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta la tutela reintegratoria piena e non una semplice indennità economica.
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Licenziamento collettivo: no alla scelta limitata a un reparto
Tre dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, lamentando che l'azienda avesse ristretto la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcuni reparti, senza considerare l'intero organico aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che l'azienda non può limitare la selezione a un singolo settore se i dipendenti svolgono mansioni simili (fungibili) a quelle di colleghi impiegati in altri reparti. Di conseguenza, il licenziamento collettivo è nullo e l'azienda deve reintegrare i lavoratori nel loro posto di lavoro, oltre a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra contro i tagli mirati
Un'azienda ha intimato un licenziamento collettivo a un dipendente, limitando la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcune sedi locali. Tuttavia, nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati, l'azienda non ha spiegato i motivi di questa limitazione geografica, facendo riferimento solo a una generica ristrutturazione nazionale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. La limitazione ingiustificata della platea dei lavoratori costituisce una violazione sostanziale dei criteri di scelta. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo la richiesta dell'azienda di applicare una semplice indennità monetaria.
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