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Licenziamento Collettivo

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294 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: sede chiusa ma reintegra obbligatoria
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una lavoratrice nell'ambito di una procedura collettiva. L'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede, chiusa per la perdita di una commessa. Tuttavia, non aveva considerato altri lavoratori con mansioni simili (fungibili) presenti in altre sedi sul territorio nazionale. La Corte ha ribadito che i criteri di scelta licenziamento collettivo devono essere applicati, di regola, all'intero complesso aziendale. Qualsiasi limitazione del campo di selezione deve essere giustificata da precise e oggettive esigenze tecnico-produttive, che in questo caso mancavano. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato e la lavoratrice ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro.
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Criteri licenziamento collettivo: No al calcolo ‘a fasce’
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in un licenziamento collettivo, il calcolo dell'anzianità di servizio non può avvenire per fasce temporali. L'azienda aveva raggruppato i dipendenti, assegnando lo stesso punteggio a un lavoratore con più anzianità effettiva rispetto a un collega, portando al suo licenziamento. Secondo i giudici, i criteri licenziamento collettivo, e in particolare l'anzianità, devono essere applicati in modo rigoroso e puntuale, calcolando la durata esatta del rapporto di lavoro. Qualsiasi metodo alternativo, come quello per fasce, è illegittimo se non previsto da un accordo sindacale specifico. Di conseguenza, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo.
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Azienda chiude per fine appalto? È licenziamento collettivo
Una cooperativa perde il suo unico contratto di appalto, cessa completamente l'attività e licenzia tutti i 61 dipendenti, trattandoli come licenziamenti individuali per motivo oggettivo. I lavoratori non riassunti dalla nuova azienda subentrante fanno ricorso. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: in questi casi si tratta di licenziamento collettivo per cessazione attività. L'azienda avrebbe dovuto seguire la procedura sindacale prevista dalla legge. Non avendolo fatto, i licenziamenti sono illegittimi. La Corte annulla la precedente decisione e rinvia il caso a un nuovo giudice per le determinazioni conseguenti.
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Licenziamento collettivo per cessazione attività: vince lavoratore
Una cooperativa, perdendo il suo unico appalto, cessa l'attività e licenzia tutti i 61 dipendenti, trattandoli come licenziamenti individuali per motivo oggettivo. Un lavoratore impugna il licenziamento. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: il licenziamento di tutto il personale a causa della chiusura definitiva dell'impresa si qualifica come **licenziamento collettivo per cessazione attività**. Pertanto, l'azienda avrebbe dovuto seguire la procedura sindacale prevista dalla legge. Non avendolo fatto, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo in questa fase del giudizio. La Corte ha annullato la precedente decisione, dando ragione al lavoratore e rinviando il caso a un nuovo giudice.
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Azienda chiude e licenzia tutti: è licenziamento collettivo
Una cooperativa, perdendo il suo unico contratto d'appalto, licenzia tutti i suoi 61 dipendenti, qualificando i recessi come licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Un lavoratore non riassunto dalla nuova azienda subentrante impugna il licenziamento. La Corte di Cassazione ribalta le decisioni precedenti, stabilendo un principio fondamentale: la dismissione di tutto il personale a seguito della chiusura completa dell'impresa configura un licenziamento collettivo per cessazione attività. Pertanto, l'azienda avrebbe dovuto seguire la specifica procedura prevista dalla Legge 223/1991, che offre maggiori tutele ai lavoratori. L'errata qualificazione giuridica rende illegittima la procedura seguita.
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Criteri di scelta licenziamento collettivo: vince la lavoratrice
La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento di una lavoratrice, individuata come unico esubero nel suo reparto. La sentenza stabilisce che i criteri di scelta nel licenziamento collettivo non possono limitarsi al solo settore in crisi se il dipendente ha dimostrato di possedere esperienze professionali in altre aree aziendali. L'azienda avrebbe dovuto confrontare la sua posizione con quella di altri colleghi di diversi reparti le cui mansioni erano 'fungibili' (cioè intercambiabili) con le sue. Poiché l'azienda non ha ampliato la platea dei lavoratori da comparare, la scelta è stata ritenuta illegittima, con conseguente reintegra della dipendente.
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Licenziamento collettivo: sede limitata, reintegra del lavoratore
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare solo a quelli di alcune sedi. Secondo i giudici, i corretti licenziamento collettivo criteri di scelta impongono di considerare tutti i dipendenti con mansioni simili presenti nell'intero complesso aziendale. Restringere la 'platea' senza una valida e specifica ragione tecnica è una violazione sostanziale della procedura. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato e il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro, confermando che la scelta non può essere arbitrariamente limitata a livello geografico.
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Licenziamento collettivo: no alla platea limitata, vince il lavoratore
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sul licenziamento collettivo e la platea dei dipendenti da considerare. Un'azienda non può limitare la selezione dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede o reparto, ma deve, di regola, estenderla a tutto il 'complesso aziendale'. Restringere la platea è possibile solo se l'azienda fornisce motivazioni oggettive e specifiche legate a esigenze tecnico-produttive che rendono non fungibili i lavoratori di sedi diverse. In caso contrario, come nella vicenda analizzata, il licenziamento è illegittimo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'Azienda, confermando la vittoria del Lavoratore.
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Licenziamento collettivo: reintegro se la scelta è limitata a una sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento nell'ambito di una procedura collettiva. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede, nonostante la riorganizzazione riguardasse l'intera struttura nazionale. Questa decisione costituisce una violazione dei criteri di scelta del licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che, in assenza di specifiche e comprovate ragioni tecnico-produttive, la platea dei lavoratori da confrontare deve estendersi a tutto il 'complesso aziendale'. La violazione non è meramente formale ma sostanziale, comportando l'annullamento del licenziamento e il diritto del Lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: mansioni superiori non bastano, vince l’azienda
Una lavoratrice impugna il suo licenziamento collettivo, sostenendo di dover essere esclusa dalla procedura perché svolgeva mansioni superiori rispetto al suo inquadramento formale. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per contestare la violazione dei criteri di scelta, non basta affermare un errore astratto. Il lavoratore deve dimostrare in modo specifico che quell'errore ha concretamente causato il suo licenziamento, alterando la sua posizione in graduatoria. In assenza di questa prova precisa, il licenziamento collettivo resta valido. La lavoratrice non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare che, anche con il riconoscimento delle mansioni superiori, si sarebbe salvata.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la platea aziendale è limitata
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento avvenuto durante una procedura di riduzione del personale. L'Azienda aveva limitato la selezione dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi, senza una valida giustificazione. Secondo i giudici, il corretto perimetro di riferimento è l'intero complesso dei dipendenti. La violazione di questo principio ha reso errata la definizione del **Licenziamento collettivo platea aziendale**. L'errata applicazione dei criteri di scelta ha comportato la violazione delle regole procedurali, determinando l'annullamento del licenziamento e il diritto del Lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Criteri di scelta licenziamento collettivo: illegittimo il punteggio punitivo
Un'azienda avvia una procedura di licenziamento collettivo per 152 lavoratori operanti in due stabilimenti con mansioni fungibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimi i criteri di scelta licenziamento collettivo adottati, poiché attribuivano un punteggio penalizzante (5 punti contro 1) ai dipendenti di una sede senza una valida giustificazione. Questa scelta, contraddittoria e poco trasparente, ha di fatto 'espulso' i lavoratori di uno stabilimento. La Corte ha quindi confermato l'illegittimità del licenziamento del lavoratore, che aveva perso il posto a causa di questo punteggio, applicando la tutela reintegratoria.
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Licenziamento per Trasferimento d’Azienda: Nullo se è Condizione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento per trasferimento d'azienda è illegittimo se la riduzione del personale è una condizione necessaria per la cessione. Nel caso esaminato, un lavoratore era stato licenziato nell'ambito di una procedura collettiva avviata contestualmente alle trattative per la vendita della compagnia aerea. I giudici hanno ritenuto che il licenziamento non fosse motivato da autonome ragioni economiche, ma avesse lo scopo di agevolare il trasferimento stesso, violando così l'articolo 2112 del codice civile. La Corte ha quindi annullato il licenziamento, dando ragione al lavoratore.
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Licenziamento collettivo nullo per comunicazione errata: Azienda paga
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo a causa di un vizio procedurale. L'Azienda aveva inviato agli uffici competenti una comunicazione iniziale incompleta, senza i nomi dei lavoratori da licenziare, seguita da rettifiche e integrazioni successive. Secondo la Corte, la comunicazione finale con l'elenco dei dipendenti deve essere un atto unico, completo e trasparente, trasmesso entro sette giorni dal primo recesso. La frammentazione delle comunicazioni viola la legge e rende nullo il licenziamento collettivo, obbligando l'Azienda a pagare una cospicua indennità ai lavoratori.
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Licenziamento collettivo illegittimo: azienda condannata per caos comunicativo
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma le sue comunicazioni agli uffici competenti e ai sindacati sono risultate frammentarie, tardive e poco chiare. Un lavoratore, licenziato nell'ambito di questa procedura, ha impugnato il provvedimento. I giudici hanno dichiarato il licenziamento collettivo illegittimo proprio a causa della violazione delle norme sulla trasparenza e completezza delle informazioni. L'azienda è stata condannata a pagare un'indennità risarcitoria al lavoratore. La Corte di Cassazione ha poi dichiarato estinto il processo, confermando di fatto la vittoria del dipendente, poiché l'azienda ha rinunciato al proprio ricorso.
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Licenziamento collettivo: sede limitata, reintegra assicurata
Una lavoratrice viene licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. L'azienda, però, aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare a una sola sede territoriale, senza spiegare le ragioni di tale scelta nella comunicazione iniziale ai sindacati. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento. Il principio stabilito è che la platea dei lavoratori tra cui scegliere deve riguardare l'intero complesso aziendale. Una limitazione è possibile solo se sorretta da specifiche esigenze tecnico-produttive, che devono essere chiaramente motivate fin dall'inizio della procedura. In mancanza di questa motivazione, il licenziamento è nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
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Azienda sbaglia criteri: licenziamento collettivo illegittimo
Un lavoratore di una compagnia aerea impugna il proprio licenziamento avvenuto durante una procedura di mobilità. La Corte di Cassazione ha confermato che si trattava di un licenziamento collettivo illegittimo. L'azienda, infatti, non è riuscita a dimostrare di aver applicato correttamente i criteri di scelta, in particolare non ha provato che i colleghi rimasti in servizio avessero titoli professionali superiori. Questa violazione sostanziale, e non solo formale, ha portato all'annullamento del licenziamento, con conseguente obbligo per la nuova compagnia acquirente di reintegrare il lavoratore e di risarcirgli il danno. La vecchia società è stata condannata in solido per il solo risarcimento.
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Licenziamento collettivo: tra limiti territoriali e reintegra.
Una società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la platea dei lavoratori selezionabili solo ad alcune sedi territoriali. Il lavoratore coinvolto ha impugnato il recesso ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura poiché l'azienda non ha fornito ragioni tecniche e produttive valide per escludere le altre sedi dalla comparazione, specialmente in presenza di mansioni fungibili. La limitazione irragionevole della platea è stata considerata una violazione sostanziale dei criteri di scelta, comportando la sanzione della reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La Corte ha inoltre chiarito che la distanza geografica tra le sedi non giustifica automaticamente l'esclusione di alcuni dipendenti dalla procedura se la ristrutturazione riguarda l'intero complesso aziendale.
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Licenziamento collettivo: limiti territoriali e reintegra
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una grande azienda di telecomunicazioni. La società aveva limitato la scelta dei lavoratori da esuberare solo ad alcune sedi territoriali, senza fornire una giustificazione valida per l'esclusione del resto del complesso aziendale. I giudici hanno rilevato che il progetto di ristrutturazione coinvolgeva l'intera organizzazione e che non era stata provata l'infungibilità dei lavoratori coinvolti. Poiché la limitazione della platea dei destinatari è stata ritenuta irragionevole e priva di criteri trasparenti, la violazione è stata qualificata come sostanziale. La decisione finale ha confermato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo le contestazioni della società sulla disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti individuali.
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Licenziamento collettivo: quando la selezione è illegittima
Una nota società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da esuberi a singole sedi territoriali, senza giustificare adeguatamente tale restrizione. Un lavoratore coinvolto ha impugnato il provvedimento ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura, ribadendo che la platea dei lavoratori interessati deve coincidere con l'intero complesso aziendale, a meno di specifiche e provate esigenze tecniche. Poiché la società non ha dimostrato l'infungibilità del dipendente rispetto ad altre sedi, la violazione dei criteri di scelta ha determinato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il ricorso dell'azienda è stato rigettato con condanna alle spese.
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