Un intermediario finanziario, residente all'estero, raccoglieva ingenti somme di denaro in Italia da vari clienti. Questi fondi, frutto di reati fiscali e fallimentari, venivano poi trasferiti su conti correnti esteri e investiti in paradisi fiscali per nasconderne la provenienza. I giudici italiani disponevano il sequestro dei beni dell'intermediario. La difesa contestava la giurisdizione italiana, sostenendo che le operazioni di investimento fossero avvenute interamente all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro. I giudici hanno stabilito che per configurare il reato di riciclaggio internazionale in Italia è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, come la raccolta dei clienti e la partenza dei bonifici, purché preordinato all'attività illecita complessiva.
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