Un artigiano ha chiesto il pagamento per il montaggio di infissi in legno, ma il cliente si è opposto lamentando gravi difetti e chiedendo il risarcimento dei danni. Nel frattempo, l'artigiano ha donato la propria attività al figlio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'artigiano, confermando la riduzione del prezzo e il risarcimento a favore del cliente. I giudici hanno chiarito che, in caso di cessione d'azienda, tutti i crediti e i contratti non personali si trasferiscono automaticamente al nuovo titolare, salvo un patto contrario espresso. Di conseguenza, l'artigiano originario non poteva più pretendere il pagamento del credito ormai trasferito con la cessione d'azienda, e la denuncia dei vizi effettuata dal cliente entro i due mesi previsti dal Codice del Consumo era pienamente tempestiva.
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