Una società conduttrice di un immobile adibito a discoteca si oppone allo sfratto per morosità, eccependo la nullità del canone di locazione. Secondo l'inquilino, il contratto del 2001 non costituiva una novità, ma la prosecuzione di un vecchio rapporto del 1981, con un aumento di canone illegittimo ai sensi dell'articolo 79 della Legge 392/1978. I proprietari sostengono invece che il precedente rapporto si era estinto con una transazione e che il nuovo contratto era stato stipulato con un soggetto giuridico differente. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici rilevano che la società non ha riprodotto i documenti essenziali nel ricorso, violando il principio di autosufficienza. Inoltre, la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti, che ha accertato la nascita di un nuovo e autonomo rapporto contrattuale, non è riesaminabile in sede di legittimità.
Continua »