Un'azienda di trasporti ha stipulato un contratto con una compagnia telefonica per il monitoraggio satellitare e il controllo del carburante di tredici automezzi. A causa del malfunzionamento del sistema di rilevazione del carburante, l'azienda ha richiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, rilevando che gli altri servizi funzionavano regolarmente, escludendo quindi la gravità del disservizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. La Suprema Corte ha evidenziato che la ricorrente non ha riportato nel ricorso i capitoli di prova testimoniale non ammessi, violando il principio di autosufficienza. Di conseguenza, la richiesta di risoluzione del contratto è stata definitivamente respinta, confermando la condanna dell'azienda al pagamento parziale dei servizi ricevuti.
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