Un professore universitario e medico, sospeso dal servizio per un'indagine penale poi prescritta, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale la restituzione degli stipendi arretrati. L'amministrazione ha risposto chiedendo la restituzione delle somme pagate e dei compensi per attività non autorizzate. Nel frattempo, la Corte dei conti ha avviato un procedimento per danno erariale. Il dipendente ha proposto regolamento di giurisdizione, sostenendo che solo il giudice contabile potesse decidere. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno invece confermato la giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte ha chiarito che l'azione della Corte dei conti e quella risarcitoria dell'amministrazione sono autonome e indipendenti, in quanto perseguono finalità diverse (sanzionatoria la prima, riparatoria la seconda), escludendo qualsiasi duplicazione indebita.
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