Una società, in pendenza di un ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie. Presentando l'istanza e la ricevuta di pagamento, ha richiesto l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione, applicando la normativa specifica, ha accolto la richiesta, dichiarato estinto il processo e stabilito che le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate.
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