Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la definizione agevolata di una controversia tributaria, richiesta dal sostituto d'imposta (un Comune), non estende i suoi effetti al contribuente sostituito se quest'ultimo non presenta una propria, autonoma domanda. Secondo la Corte, la procedura richiede un'istanza individuale per ciascuna controversia, non potendo il beneficio derivare automaticamente dall'iniziativa di un altro soggetto, anche se considerato coobbligato.
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