La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31086/2023, ha confermato che la responsabilità di un ente pubblico per l'abuso di contratti a termine è di natura contrattuale. Di conseguenza, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno si estingue con la prescrizione ordinaria di dieci anni, non con termini più brevi. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che la norma applicabile (art. 36 del D.Lgs. 165/2001) configura una responsabilità contrattuale, consolidando un importante principio a tutela dei lavoratori pubblici e chiarendo i termini per la prescrizione del risarcimento danno.
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