Un contribuente impugna un accertamento fiscale per IRPEF. Durante il giudizio di legittimità, il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, pagando il dovuto ed effettuando la formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. I giudici chiariscono che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione dell'Agenzia delle Entrate per essere efficace. Inoltre, la Corte esclude l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non in caso di rinuncia spontanea, trattandosi di una norma eccezionale non estensibile analogicamente. Le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.
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