Un contribuente, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza relativa a una cartella di pagamento per Irpef, Iva e Irap, ha aderito alla cosiddetta "rottamazione ter". Di conseguenza, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che la rinuncia è efficace anche senza l'accettazione dell'Amministrazione Finanziaria e che le spese legali restano a carico di chi le ha anticipate, senza l'obbligo per il ricorrente di versare il doppio del contributo unificato.
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