Una società per azioni, dopo aver impugnato in Cassazione il rigetto della sua proposta di accordo di ristrutturazione, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo, compensando le spese legali per la novità della questione. Fondamentale la precisazione che in caso di rinuncia al ricorso, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, in quanto tale sanzione si applica solo in caso di esito negativo dell'impugnazione (rigetto, inammissibilità o improcedibilità) e non può essere estesa per analogia.
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