Una lavoratrice ha chiesto al Fondo di Garanzia INPS il pagamento di tre mensilità arretrate, riferite a un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) prima della dichiarazione di insolvenza. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che le mensilità dovute fossero quelle immediatamente precedenti il licenziamento, nonostante l'assenza di effettiva prestazione lavorativa. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che, per il Fondo di Garanzia INPS, i periodi di CIGS, senza maturazione di diritti salariali, devono essere neutralizzati nel calcolo delle ultime tre mensilità. Il ricorso della lavoratrice è stato quindi respinto.
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