La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33125/2019, ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti non si applica ai produttori assicurativi che operano direttamente per una compagnia di assicurazioni. Tale obbligo, previsto da una norma specifica, riguarda esclusivamente i produttori collegati ad agenzie e sub-agenzie. La Corte ha chiarito che l'inquadramento previdenziale dei produttori diretti dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività: iscrizione alla Gestione commercianti ordinaria se in forma di impresa, o alla Gestione Separata se si tratta di collaborazione personale e coordinata.
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