Un contribuente impugna un avviso di accertamento catastale. Dopo aver perso nei primi due gradi di giudizio, ricorre in Cassazione. Successivamente, presenta una rinunzia al ricorso, che viene accettata dall'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio, compensa le spese e, soprattutto, chiarisce che in caso di estinzione per rinuncia non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, data la sua natura eccezionale e di stretta interpretazione.
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