Un Ente Locale, dopo aver presentato ricorso per cassazione contro una società contribuente, ha raggiunto un accordo e ha rinunciato all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando un importante principio: in caso di estinzione per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa misura, di natura sanzionatoria, è prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non può essere estesa ad altre ipotesi.
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