Una società energetica, dopo aver presentato ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello, ha formalmente rinunciato all'impugnazione prima dell'udienza. La Corte di Cassazione, accertata la regolarità della rinuncia al ricorso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre chiarito che, data la mancata difesa della controparte, non vi era luogo a provvedere sulle spese e che non sussistevano i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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