Una società immobiliare, dopo aver impugnato una sentenza d'appello che aveva reso inefficace un suo acquisto immobiliare, ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione chiarisce che, data la mancata costituzione delle controparti, non vi è condanna alle spese e non si applica il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità.
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