Una società aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Successivamente, ha rinunciato al ricorso con l'adesione della controparte, un ente regionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese. La Corte ha inoltre chiarito che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato, fornendo un'importante precisazione sulle conseguenze procedurali ed economiche di tale atto.
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