Un lavoratore ha chiesto differenze retributive all'azienda datrice di lavoro. Dopo le sentenze di primo e secondo grado, l'azienda ha fatto ricorso in Cassazione. Nel frattempo, le parti hanno firmato un accordo amichevole davanti alla Corte d'Appello, risolvendo ogni disputa. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, determinando la cessazione della materia del contendere. I giudici hanno chiarito che, in questo caso di accordo tra le parti, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, poiché la fine della lite non equivale a una bocciatura ordinaria del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate.
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