Un lavoratore, vincitore di un concorso pubblico per la stabilizzazione, non veniva assunto da un'Agenzia Regionale per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria. Dopo aver perso nei primi gradi di giudizio, il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo economico. Di conseguenza, il lavoratore ha presentato una rinuncia al ricorso per transazione, accettata dall'Agenzia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del processo, chiudendo definitivamente la controversia senza una decisione nel merito, ma prendendo atto dell'accordo raggiunto tra le parti.
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