Una lavoratrice ha fatto causa a un'azienda per ottenere il risarcimento dei danni pari alle retribuzioni non percepite. Dopo la sentenza d'appello, che ha parzialmente accolto le sue richieste, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede sindacale, risolvendo definitivamente la controversia. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'accordo negoziale ha travolto e privato di efficacia la sentenza impugnata. Di conseguenza, i giudici hanno disposto la compensazione delle spese di lite e hanno escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa non si è conclusa con un rigetto o una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
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