Una società operante nel settore dei trasporti ha presentato una rinuncia al ricorso in Cassazione relativo a una controversia sul riconoscimento dell'anzianità di servizio per i periodi di apprendistato. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, condannando la società al pagamento delle spese legali in favore del lavoratore, poiché quest'ultimo non aveva accettato formalmente la rinuncia. La decisione chiarisce inoltre che, in caso di rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di una misura sanzionatoria non applicabile all'abbandono volontario della causa.
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